Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9294 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Roma M.M. e gli altri qui indicati in epigrafe esponevano di essere stati assunti al lavoro dall’Azienda tramvie e autobus comunali (Atac), prima con contratti di formazione e lavoro e poi con contratti a tempo indeterminato.

L’insegnamento formativo in realtà non era stato impartito onde le assunzioni dovevano considerarsi a tempo indeterminato fin dall’inizio.

2. I ricorrenti aggiungevano che l’azienda aveva applicato il trattamento economico previsto nel contratto nazionale 11 aprile 1995, il quale rinviava al più favorevole trattamento previsto nella contrattazione aziendale alla scadenza dei quindici mesi successivi alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato. I ricorrenti sostenevano doversi, al contrario, applicare l’accordo aziendale 19 febbraio 1997, che disponeva ("saranno inquadrati") il loro inquadramento come conducenti di linea "nelle condizioni economiche e normative previste dai contratti nazionali e aziendali", fin dal momento della suddetta trasformazione, ossia senza la posticipazione di quindici mesi.

3. Costituitesi le società per azioni Atac e Trambus, succedute all’Atac, il Tribunale rigettava le domande ma la decisione veniva riformata, con sentenza 25 settembre 2006, dalla Corte d’Appello, la quale riteneva che gli impegni di formazione fossero stati sostanzialmente rispettati nei contenuti pratici e teorici. Inoltre, riteneva la Corte di merito, che l’accordo aziendale del 1997 non si era limitato a confermare quanto già stabilito dal contratto nazionale del 1995, poichè conteneva non solo la ratifica del passaggio dei lavoratori al regime a tempo indeterminato, ma anche il riferimento alla più favorevole contrattazione aziendale, che doveva essere applicata fin dal momento del detto passaggio.

4. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.p.a. Atac (r.g.n. 3388/07) ed in via incidentale la s.p.a.

Trambus (r.g.n. 3986/07), nonchè il M. e litisconsorti (r.g.n. 7994 e 7996/07). A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Ampia memoria della s.p.a, Trambus.
Motivi della decisione

5. Tutti i ricorsi, rivolti contro l’unica sentenza n. 5827/06 della Corte d’appello di Roma, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 6. Col primo motivo del ricorso principale (n. 3388/2007) la s.p.a.

ATAC lamenta violazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1364 c.c. nell’interpretazione del contratto nazionale dell’11 aprile 1995 e dell’accordo aziendale del 19 febbraio 1997, sostenendo che il secondo aveva il limitato scopo di verificare e dichiarare la conformità del progetto di formazione alle disposizioni dell’accordo quadro nazionale, onde evitare il più lungo procedimento di approvazione da parte dell’autorità amministrativa, previsto dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863. Quanto al trattamento economico e normativo, il negozio del 1997 nulla innovava rispetto a quello del 1995 e perciò confermava la vacatio di quindici mesi per l’applicazione del più favorevole trattamento aziendale.

7. Sostanzialmente la stessa censura è contenuta nel ricorso n. 3986/07 della s.p.a. Trambus.

8. I due connessi motivi non sono fondati. Persuasiva e immune da violazione delle suddette norme di ermeneutica contrattuale è la sentenza impugnata, la quale, richiamando la lettera dell’accordo del 1997, ha osservato come esso contenesse non mere ricognizioni o ratifiche del precedente contratto nazionale, ma vere e proprie disposizioni innovative, dirette ad un più favorevole trattamento dei lavoratori, decorrente fin dall’assunzione a tempo indeterminato.

Il richiamo della s.p.a. Trambus ad un accordo aziendale dell’11 luglio 2000, di cui la sentenza impugnata non parla, è inammissibile in quanto introduce una questione di fatto nuova nel giudizio di legittimità. 9. Con unico motivo i lavoratori, ricorrenti incidentali (r.g.n. 7994 e 7996/07), lamentano vizi di motivazione e violazione della L. n. 863 del 1984, per aver la Corte d’appello ritenuto che un’attività formativa inferiore del trenta per cento rispetto a quella prevista bastasse a considerare come adempiti gli obblighi assunti dalla datrice di lavoro, e perciò escludesse che il contratto dovesse considerarsi come a tempo indeterminato fin dall’inizio.

10. Il motivo non è fondato. Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento – secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata – avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto che, diversamente dall’apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l’esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l’acquisizione di specifiche conoscenze, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale in funzione dell’accesso nel mondo del lavoro. In difetto della predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, il giudice, per accertare che non vi sia stato inadempimento degli obblighi formativi, può e deve fare riferimento al progetto formativo approvato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia o meno tempestivamente dedotto la mancanza di formazione anche in relazione al progetto.

11. L’accertamento del giudice di merito è incensurabile nel giudizio di legittimità se compiutamente e coerentemente motivato, seppure in forma sintetica come nel caso di specie (Cass. 23 agosto 2004, n. 16571, 21 gennaio 2005, n. 1247, 1 febbraio 2006, n. 2247, 19 giugno 2006, n. 14097, 8 maggio 2008, n. 11365).

12. In conclusione, tutti i ricorsi debbono essere rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *