Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8326 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’1.4.2010 il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di restituzione nei termini e contestuale opposizione a decreto penale di condanna presentata dal difensore nell’interesse di P.G..

Riteneva il giudice che la malattia da cui risultava affetto il P. non costituisse una ipotesi di forza maggiore tale da giustificare la remissione in termini, in quanto il decreto penale gli era stato notificato l’1.03.2010 ed essendosi egli recato in ospedale per la prima volta soltanto in data 10.03.2010, nulla gli impediva di provvedere alla sua difesa fino a tale ultima data.

Avverso la predetta ordinanza P.G., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento con ogni provvedimento conseguente.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata per i seguenti motivi:

1) art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 45 c.p. in relazione all’art. 175 c.p.p.. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in violazione delle norme di cui sopra, in quanto egli non aveva potuto proporre opposizione al decreto penale di condanna nei termini previsti per causa di forza maggiore. Assumeva di essere affetto da una cisti pilomidale suppurativa, come risultava dalla certificazione medica prodotta,che gli causava un’alterazione dei valori della temperatura ed una sintomatologia algica, nel periodo compreso tra il (OMISSIS), che gli aveva impedito ogni movimento. Tale patologia era di gravità tale da avergli impedito l’impugnazione a mezzo posta o di procuratore speciale, così come qualunque altra attività, essendo egli costretto a rimanere a letto.

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, come risultava sia dal testo del provvedimento impugnato che dalla certificazione medica in atti (in particolare, certificato medico del dott. Q.M.; certificato (OMISSIS); certificato (OMISSIS)).

Il ricorso è infondato.

La difesa del ricorrente assume invero, quale causa di forza maggiore per l’invocata restituzione nel termine, l’impossibilità fisica in cui (come risultante da apposita e non contestata certificazione) sarebbe venuto a trovarsi il P..

Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’addotta malattia, per essere giuridicamente configurabile come "causa di forza maggiore" deve essere di gravità tale da non lasciare, a chi la invochi, la possibilità di avvalersi di altri mezzi per ovviarvi (cfr., tra le altre, Cass., Sez.6, Sent. n.34489 del 18.04.2007; Cass., Sez.6, Sent. n.10947 del 10.03.2006).

Quindi, quand’anche non si volesse accedere alla tesi per cui è solo quella che si risolve nell’incapacità di intendere e di volere l’infermità che può assumere rilievo, non può ritenersi che l’impedimento fisico invocato dal ricorrente a causa dell’addotta cisti pilomidale costituisca causa di forza maggiore, non solo per la possibilità di ovviarvi con gli opportuni strumenti giuridici e/o con i mezzi offerti dall’odierna tecnologia comunicativa, ma anche perchè è stato accertato che, anche in epoca successiva alla notificazione del decreto penale in oggetto, l’interessato ebbe modo di recarsi in ospedale; e tale circostanza il giudice, con congrua motivazione, che sfugge al vizio di illogicità denunciato, ha ritenuto giustificativa del provvedimento adottato, anche alla luce di quella giurisprudenza che solo nella documentata impossibilità di lasciare il proprio domicilio rinviene una causa di forza maggiore (cfr., Cass., Sez. 4, 1.12.2000, Rizzo).

Avendo la motivazione del provvedimento impugnato recepito i principi di cui sopra, il ricorso non può trovare accoglimento.

Il ricorso proposto deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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