T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 221 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti debba essere esaminato prima del ricorso principale, perché la sopravvenuta disciplina regolamentare dell’accesso dei consiglieri comunali incide sulla valutazione di legittimità della pretesa azionata;

rilevato e ritenuto che:

con il primo motivo aggiunto si censura l’art. 2 c. 2 del regolamento comunale che consente la consultazione dell’estratto del protocollo generale dell’ente;

secondo il ricorrente, la norma impugnata limiterebbe, illegittimamente, l’accesso agli atti alla sola visione;

il motivo è infondato;

la disposizione impugnata va interpretata in combinato disposto con l’art.2, c. 1, secondo il quale l’accesso è soddisfatto prioritariamente mediante la visione diretta di atti e documenti e, quindi, "mediante successiva estrazione di copia degli atti e dei documenti richiesti o esaminati"; ne deriva la legittimità della diposizione impugnata, in quanto la previa visione degli atti non esclude la successiva estrazione di copia, anzi, secondo il regolamento, ne costituisce il presupposto;

con il secondo motivo aggiunto si censura la disposizione dell’art. 3, c. 2 del regolamento secondo cui la richiesta di accesso è inammissibile "se concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una certa data" oppure "se concerne intere categorie di atti";

secondo il ricorrente, la norma impugnata limiterebbe inspiegabilmente l’accesso dei consiglieri comunali;

il motivo è fondato;

è illegittima, per contrasto con l’art. 43, c. 2 del TU Enti locali, e deve, pertanto, essere annullata, la norma regolamentare che non ammette la richiesta di accesso agli atti di un consigliere comunale avente ad oggetto tutti gli atti adottati successivamente ad una certa data oppure concernente intere categorie di atti, in quanto tale limitazione confligge con il diritto, riconosciuto ai consiglieri comunali dalla suddetta norma legislativa, di ottenere dagli uffici comunali "tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato";

con il terzo motivo aggiunto, si censura la disposizione contenuta nell’art. 4, c. 7 del regolamento, secondo la quale l’amministrazione può adempiere la richiesta di accesso del consigliere comunale entro il termine di 7 giorni, prorogabile fino a 30 giorni;

secondo il ricorrente, tali termini impedirebbero al consigliere comunale di avere contezza con tempestività ed immediatezza degli atti richiesti;

il motivo è infondato;

la norma impugnata impone agli uffici comunali di evadere la richiesta di accesso nel minor tempo possibile e, comunque, entro 7 giorni, se si tratta di richiesta di atto singolo; solo se la richiesta dovesse concernere una pluralità di documenti oppure atti non immediatamente disponibili, viene stabilito un termine di 30 giorni, prorogabile per giustificate ragioni; entrambi i termini devono ritenersi assolutamente ragionevoli e comunque coerenti con la norma di legge -art. 25 l. 241/1990- che prevede l’accesso ai documenti amministrativi entro 30 giorni dalla richiesta, salvi i casi di differimento;

con il quarto motivo aggiunto, si censura la norma contenuta nell’art. 6 del regolamento secondo cui all’accesso dei consiglieri comunali sono riservati due giorni settimanali, nell’ambito dei quali saranno determinate dal segretario comunale apposite fasce orarie;

secondo il ricorrente, la genericità della norma, che non indica i giorni e non prevede l’ampiezza oraria della fascia d’accesso, oltre all’attribuzione al segretario comunale di tale competenza, potrebbero compromettere il diritto di accesso agli atti;

il motivo è formulato in maniera ipotetica ed è quindi inammissibile;

d’altra parte, la limitazione delle modalità di esercizio del diritto d’accesso dei consiglieri comunali a due giorni settimanali e, nel loro ambito, a determinate fasce orarie, non è in sé lesiva della posizione del ricorrente -ciò spiega la formulazione ipotetica del motivo- ed è coerente con le esigenze di funzionamento degli uffici e di razionale organizzazione del lavoro; sempre che, diversamente da quanto accaduto nel caso concreto che ha dato origine alla presente controversia, la fascia d’accesso non sia determinata in mezz’ora settimanale; tale restrizione sarebbe palesemente eccessiva ed illegittima perché renderebbe, di fatto, impossibile o, almeno, estremamente gravoso, il concreto esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale;

passando alla decisione sulla questione introdotta con il ricorso principale, deve ritenersi che:

il diritto di accesso del consigliere comunale alla documentazione del Comune si atteggia quale diritto soggettivo pubblico di accesso, concretantesi nella facoltà di visione e di ottenere copia dei documenti al fine di garantire, senza limitazioni, la più ampia informazione, allo scopo di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, in vista dell’esercizio del mandato elettorale di cui il consigliere è stato investito dai cittadini (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 06 maggio 2009, n. 421);

il diritto di avere dall’ente tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere comunale è vincolato all’osservanza del segreto (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 25 giugno 2010, n. 9584);

le limitazioni al diritto di accesso agli atti opposte, nel caso contestato, dal Comune resistente sono irragionevoli e, pertanto, illegittime;

in conclusione, deve ritenersi:

che la pretesa azionata con il ricorso principale sia fondata e che debba, pertanto, ordinarsi al Comune resistente il rilascio di copia del registro di protocollo, relativamente agli atti protocollati nel mese di maggio 2009, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

che il ricorso per motivi aggiunti sia da accogliere limitatamente al secondo motivo aggiunto e, per l’effetto, debba essere annullato l’art. 3, c. 2, del regolamento comunale di Fossato Serralta, limitatamente alle seguenti proposizioni: "se concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data"; "se concerne intere categorie di atti";

che spese ed onorari debbano essere addebitati al comune resistente la cui illegittima determinazione ha dato luogo alla controversia e possano essere liquidati per forfait nel dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1. accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, ordina al Comune di Fossato Serralta l’esibizione e il rilascio di copia dei documenti richiesti, entro il termine indicato in motivazione;

2. accoglie, in parte, il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla, per contrasto con l’art. 43, c. 2 del TU Enti locali, l’art. 3, c. 2, del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi dei consiglieri comunali, adottato dal consiglio comunale di Fossato Serralta con deliberazione n. 31 del 4.11.2010, limitatamente alle seguenti proposizioni: "se concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data", "se concerne intere categorie di atti";

3. condanna il Comune di Fossato Serralta a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 -cinquecento- a titolo di rimborso spese processuali ed onorari di difesa, oltre il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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