Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8325 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Presidente del Tribunale di Padova ha respinto il ricorso in opposizione avanzato da D.G. avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio dello Stato.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato lamentando che il provvedimento in questione è basato sul D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91 del ma non spiega perchè la sopravvenienza di due difensori fiduciari non abbia determinato almeno la liquidazione dell’attività defensionale svolta dal primo legale.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Premesso che contro il provvedimento in esame è ammesso ricorso per Cassazione solo per violazione di legge, occorre considerare che la pronunzia impugnata reca ampia motivazione afferente alla questione centrale relativa all’esistenza di redditi da attività illecita che giustificano la revoca di cui si discute. Tale decisivo aspetto della pronunzia non è in alcun modo oggetto di gravame, con la conseguenza che le non chiare doglianze che evocano il già indicato art. 91 risultano del tutto prive di rilievo ai fini del presente giudizio di legittimità.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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