Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8292 Liquidazione e valutazione Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 novembre 2006 il Giudice di Pace di Merano dichiarava W.J. colpevole del delitto di lesioni colpose commesso in danno di B.C.M. e lo condannava alla pena di Euro 1000,00 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile pari ad Euro 1000,00 oltre interessi legali; il tutto in aggiunta all’importo del risarcimento già anticipato e liquidato ed alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 2.817,65, oltre al contributo assistenziale di legge e all’IVA. Dichiarava altresì la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno e dichiarava estinta la pena pecuniaria in applicazione dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 31 luglio 2006.

A W.J. era stato contestato il reato di cui all’art. 40 c.p., comma 2 e art. 590 c.p. per avere procurato, in qualità di proprietario di una mucca, a B.C.M. per negligenza, imprudenza ed imperizia, consistite nell’aver omesso di esercitare la dovuta sorveglianza sulla sua mucca, una lesione personale con prognosi di guarigione di 40 giorni, salvo complicazioni, in Senales (BZ) il (OMISSIS).

Avverso la decisione del Giudice di Pace di Merano ha proposto appello il difensore dell’imputato.

Il tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Merano, in data 20 giugno 2008,dichiarava inammissibile l’appello e ordinava l’inoltro degli atti, previa traduzione, alla Corte di Cassazione.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

Insussistenza del reato contestato all’imputato ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2 e dell’art. 590 c.p.; mancanza di motivazione; errata valutazione della prova.

Secondo il ricorrente la sentenza del giudice di Pace avrebbe omesso di indicare in che modo l’imputato avrebbe omesso di sorvegliare la mucca di sua proprietà e quindi in che cosa sarebbe consistita la sua negligenza, imprudenza e imperizia.

2) Mancanza di motivazione con riferimento alla provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno; violazione ed errata applicazione dell’art. 540 c.p.p..

Rilevava il ricorrente che il citato articolo prevede espressamente che la condanna al risarcimento del danno su richiesta della parte civile venga dichiarata provvisoriamente esecutiva, se sussistano giustificati motivi.

Nella fattispecie di cui è processo, invece, il giudice di Pace aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 540 c.p.p. la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno senza tuttavia motivare in alcun modo tale decisione.

Quindi, ad avviso del ricorrente, doveva essere revocata la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno.

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene al primo motivo, il comportamento colposo dell’imputato, che non ha sorvegliato adeguatamente la sua mucca, si desume dal racconto della moglie della persona offesa, H. V., riportato nella sentenza, che ha riferito sull’accaduto.

Dalla dichiarazioni della teste si evince che la mandria era sì accompagnata, ma che tuttavia nessuno stava nelle vicinanze di quella mucca che, secondo il teste R.J., aveva appena partorito e che, quindi, in considerazione di tale circostanza, aveva necessità di una più stretta vigilanza.

Per quanto attiene al secondo motivo, si rileva che la difesa del ricorrente aveva richiesto, in via preliminare, di revocare o, quanto meno di sospendere con ordinanza in camera di consiglio la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno.

Tanto premesso si osserva che il giudice di Pace ha dichiarato, ai sensi dell’art. 540 c.p.p., la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno, senza tuttavia motivare, come avrebbe dovuto, in alcun modo, tale decisione, in particolare senza indicare se sussistessero e quali fossero i giustificati motivi che la giustificavano.

Peraltro non rileva la questione della sospensiva della provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento del danno, non ritenendo questa Corte fondato il ricorso e, pertanto, intervenendo in data odierna sentenza di conferma.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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