T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 206 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, posto che, ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 4 del D.L.vo 165/2001 sono devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, gli incarichi dirigenziali e le indennità di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti che, qualora siano rilevanti, vanno disapplicati se illegittimi (cfr. Cassazione civile SS.UU 16.2.2009 n. 3677);

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 131/11, dichiara il difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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