Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8290 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Verona ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di G.A. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il 26 maggio 2008. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale lamentando che erroneamente non è stata disposta la confisca obbligatoria del veicolo, che costituisce misura di sicurezza e deve essere quindi disposta anche in relazione ai fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa che ha introdotto la stessa misura di sicurezza.

3. Il ricorso è infondato.

La confisca obbligatoria di cui si discute è stata introdotta nell’art. 186 richiamato in epoca successiva a quella del fatto, per effetto della novella, entrata in vigore il 27 maggio 2008, di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

D’altra parte, tale confisca ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo, Rv. 247042).

Infine, pure la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca del veicolo utilizzato dal conducente responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ed ha dunque ritenuto illegittima l’estensione alla medesima della disciplina codicistica delle misure di sicurezza patrimoniali, decretando l’inapplicabilità della misura ablativa ai fatti commessi prima della sua introduzione (Sent. n. 196 del 4 giugno 2010).

Dunque, la natura afflittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, implica l’applicazione dell’art. 2 c.p. e quindi non consente l’irrogazione della sanzione con effetto retroattivo. Nè rileva che la confisca ridetta sia stata da ultimo trasformata da illecito penale in illecito amministrativo per effetto della L. n. 120 del 2010.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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