Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8287 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

civile, l’avv. Artioni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha depositato il 28 novembre 2009 una sentenza datata 16 marzo 2004, sottoscritta dal giudice e recante solo l’intestazione, l’imputazione ed il dispositivo, relativa a pronunzia recante la condanna di D. S.D. in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

2. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale e l’imputato lamentando che la pronunzia è priva della motivazione ed è quindi affetta da nullità ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2. 3. I ricorsi sono fondati.

La pronunzia è priva della motivazione, sicchè si configura con evidenza la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3.

Non hanno pregio le deduzioni proposte in udienza dal difensore della parte civile in ordine all’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse.

L’interesse dell’imputato ad impugnare pronunzia di condanna si manifesta con immediatezza.

Quanto al Procuratore generale, occorre considerare che la radicale assenza della motivazione pone l’accusa pubblica nella condizione di non poter neppure valutare se la sentenza, recante la mera enunciazione della condanna, sia conforme all’istanza punitiva; con la conseguenza che non può essere revocata in dubbio l’esistenza dell’interesse a vedere concretamente esplicitata la conformazione data all’affermazione di responsabilità, anche con riguardo al profilo sanzionatorio.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4.

Come richiesto dal Procuratore generale d’udienza, copia degli atti va trasmessa a quell’Ufficio per le valutazioni di competenza in ambito disciplinare.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze.

Dispone la trasmissione di copia degli atti al Procuratore generale di questa Corte per quanto di sua competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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