T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 201 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione dato che: a) il consigliere, una volta eletto, è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla conservazione dell’ufficio per la durata del mandato; b) né il Presidente né il Consiglio dell’ordine sono titolari di un potere dispositivo dell’ufficio di consigliere, per cui l’atto impugnato, ancorchè implicante una valutazione in ordine alla giustificazione delle assenze, non esprime una valutazione discrezionale in senso proprio ma costituisce semplice riscontro o acclaramento di una causa di decadenza prevista dalla legge (articolo 14 d.lg. 28 giugno 2005, n. 139), c) di conseguenza la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo e non un interesse legittimo;

Ritenuto, di conseguenza, che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario innanzi al quale il ricorrente potrà proseguire il processo ex articolo 11 cod. proc. amm.;

Ritenuto, in ordine alle spese, che la peculiarità della fattispecie ne giustifichi l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione staccata di Latina dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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