Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8067 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.C. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 31.5/16.6.2010 della Corte di appello di Napoli che, in sede di esecuzione, rigettava l’istanza di restituzione, formalizzata con la proposizione di una opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, della somma di Euro 50.405,18 confiscata L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies in sede di sentenza del gip del tribunale di Napoli datata 28.2.2007, parzialmente riformata in appello, contro il di lei marito Fl.Gi..

Il giudice della esecuzione ha mantenuto ferma la confisca, ritenendo che il saldo del conto corrente, cointestato ai due coniugi e sul quale era stata depositata la somma richiesta, non poteva rapportarsi a versamenti di redditi provenienti dalla attività lavorativa della F. che non aveva fornito compiuta prova dell’ origine lecita del denaro così da vincere la presunzione di illecita accumulazione ad opera del marito.

Con il motivo del gravame la F. deduce la provenienza assolutamente lecita delle somme depositate, richiamando la esibita documentazione giustificativa dei movimenti afferenti al conto corrente, rilevando che è stato dimostrato che il deposito della somma di Euro 40.0000 costitutiva la restituzione di un prestito di pari importo in precedenza fatto al proprio figlio per l’acquisto di una abitazione, sottolineando che la stessa ordinanza da atto che almeno una parte della somma era costituita dai proventi della sua lecita attività, richiamando ancora che la cointestazione del fondo serviva per l’accredito dello stipendio del marito che lavorava al Comune. Concludeva la F. sollecitando la Corte a compulsare i documenti esibiti dai quali emergeva la piena e legittima riferibilità delle somme alla sua attività artigianale.

Il ricorso è inammissibile.

Premesso che, a fronte di un conto corrente cointestato a persona alla cui condanna è conseguita la confisca disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies ed al coniuge e/o di lui figli, opera la presunzione, sia pure iuris tantum, posta a base della disposizione poco sopra richiamata, vi è da dire che i giudici della corte di appello di Napoli, con discorso giustificativo coerente, ancorato ai dati di fatto acquisiti al procedimento, hanno ritenuto che la presunzione non lecita dei valori versati sul conto cointestato al marito e alla moglie non è stata per nulla superata dalle deduzioni di quest’ ultima ricorrente, se non attraverso deduzioni ed argomentazioni sfornite di un valido supporto documentale.

Ne consegue che le critiche mosse contro il provvedimento impugnato si svolgono tutte su un piano di contestazione di merito, peraltro sfornite di una solida base probatoria alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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