T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 1812 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso collettivo notificato il 18 maggio 1994 e depositato il 31 maggio 1994, D.S.S., P.R., R.L., D.A., E.S., D.C.R., B.C., P.C., M.G., D.G., D.P.F., F.D., C.G., M.A., S.A., M.A., C.A., L.V., I.L., G.G., G.F., S.F., P.D., P.R., B.L., D.M.N., P.L., B.M., M.A., M.S., F.L., P.M.C., R.L., D.G.F., C.G., M.A.M., P.R., M.G., P.C., P.N.M., M.E., P.A., P.M.C., R.M., C.M.T., B.G., T.A., P.R., B.A., A.A., L.A., M.A., A.G., C.I., A.G., hanno proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.

I ricorrenti, tutti dichiaratamente dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (Agensud), lamentano che con il d.P.C.M. 19 marzo 1994, di assegnazione a varie amministrazioni e inquadramento, sia stato loro attribuito un trattamento economico inferiore a quello connesso al pregresso rapporto d’impiego con l’Agenzia.

A sostegno delle domande proposte sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 76 Cost.

Pur essendo stato emanato il d.P.C.M. 19 marzo 1994 in applicazione dell’art. 15 (recte 14: n.d.e.) del d.lgs. n. 96 del 1993, come sostituito dall’art. 8 del d.l. n. 95 del 1994, decaduto e reiterato con d.l. n. 228 del 1994, e qualora nemmeno quest’ultimo fosse convertito in legge, nondimeno la disposizione richiamata deve ritenersi costituzionalmente illegittima perché in contrasto con la delega di potere legislativo di cui all’art. 3 del d.l. n. 415 del 1992, convertito nella legge n. 488 del 1992, che non autorizzava affatto a prevedere la cessazione del precedente rapporto d’impiego con l’Agensud e la costituzione di un nuovo rapporto, sebbene un mero trasferimento di funzioni e personale amministrativo, con correlata doverosa conservazione del trattamento economico come riveniente dall’intera anzianità di servizio.

2) Violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Violazione del divieto di reformatio in pejus del trattamento economico

La censurata disposizione è costituzionalmente illegittima anche con riferimento ai principi costituzionali di cui alla rubrica, risolvendosi in irragionevole esercizio di discrezionalità legislativa tenuto conto anche delle ondivaghe modifiche della disciplina del trattamento economico come disposte da una successione di dd.ll. non convertiti, risolvendosi nel disconoscimento degli effetti economici dell’intera anzianità pregressa, siccome limitati ai soli scatti biennali dell’ultima qualifica conseguita, peraltro in violazione del principio generale enunciato dall’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 che prevede l’attribuzione della differenza tra stipendio in godimento e nuovo stipendio mediante assegno personale riassorbibile nelle successive progressioni di carriera e/o economiche.

3) Violazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e degli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost.

Si insiste sulla censura concernente l’incostituzionalità della disposizione applicata con il d.P.C.M. 19 marzo 1994.

4) Violazione dell’art. 38 Cost.

Il disconoscimento illegittimo del pregresso trattamento economico si riflette su quello previdenziale.

Con atto depositato il 25 marzo 2010 le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e in subordine l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 10 novembre 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in relazione all’intervenuta modificazione del quadro normativo di riferimento presupposto alle censure con esso dedotte, né avendo i ricorrenti proposto con motivi aggiunti l’impugnativa di atti ulteriori di assegnazione, inquadramento e determinazione del trattamento di attività né censure ulteriori riferibili alle modifiche normative mediotempore intervenute, per vero ormai da un quindicennio.

L’art. 14 del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 è stato infatti integralmente sostituito dall’art. 9, del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995 n. 104, e ulteriormente modificato, quanto all’ultimo periodo del comma 5, dall’art. 20 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341.

Peraltro, l’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995 n. 104, ha introdotto l’art. 14 bis che ha espressamente previsto l’opzione per il "…ricongiungimento del servizio prestato presso l’Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l’amministrazione di assegnazione", con diritto in tal caso all’attribuzione dello "…stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell’inquadramento, comprensivo dell’indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell’ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell’inquadramento", e il riconoscimento in aggiunta di "…un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili".

Orbene, il trattamento economico riconducibile al combinato disposto degli artt. 14 e 14 bis del d.lgs. n. 93 del 1996, come già osservato da questo Tribunale, "…costituisce il giusto contemperamento di due opposte esigenze: a) quella di salvaguardare l’occupazione del personale della soppressa Agensud, mediante apposite forme di inquadramento straordinario, garantendo anche la conservazione del trattamento economico in godimento; b) quella di tenere ferma la differenza tra il rapporto di lavoro presso l’Agensud ed il rapporto di impiego alle dipendenze dell’Amministrazione statale sussistendo notevoli profili di differenza con il servizio presso l’Amministrazione statale" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 16 ottobre 2008, n. 8980), senza che possa sostenersi o invocarsi una reformatio in pejus, poiché la sistemazione del personale della soppressa Agensud non è riconducibile a un semplice passaggio di carriera tra diverse amministrazioni (Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2007, n. 284).

La legittimità costituzionale degli artt. 14 e 14 bis del d.lgs. n. 93 del 1996 è stata riconosciuta, d’altro canto, ormai da ben oltre un decennio.

La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza 19 giugno 1998, n. 219, dopo aver percorso tutti gli sviluppi delle successive modifiche che hanno interessato l’art. 14 ad opera di decreti legge non convertiti, e soffermandosi sull’assetto impresso dal d.l. n. 32 del 1995, convertito nella legge n. 104 del 1995, ha chiarito che:

– "In ordine alla censurata riduzione del trattamento – che si allinea o, meglio, si approssima per eccesso a quello degli altri dipendenti statali con pari qualifica – occorre anzitutto sottolineare come nella specie essa consegua ad una delle possibili scelte rimesse al dipendente, accompagnata dai benefici del ricongiungimento dei servizi e dell’assegno ad personam; ed inoltre osservare, più in generale, che la portata politica e la complessità dei problemi posti dal venir meno dell’intervento configurano quell’inderogabile esigenza da questa Corte più volte riconosciuta quale base del potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata";

– "Quanto sin qui detto vale anche ad escludere la violazione dell’art. 36 Cost., prospettata dai rimettenti con un insistito ma improprio riferimento al divieto della reformatio in pejus del trattamento economico…poiché non si è in presenza d’un semplice passaggio tra carriere presso diverse amministrazioni, bensì di rapporti che nascono ex novo, ovvero del solo ricongiungimento di servizi a sèguito di nuovi inquadramenti. Trattasi, infatti, di posizioni che trovano la loro fonte nell’originario disposto dell’art. 14 del decreto legislativo n. 96 del 1993 ed il loro assetto definitivo, come si è visto, soltanto nella legge di conversione del decretolegge n. 32 del 1995. Non è dato quindi far derivare dal trattenimento in servizio previsto dai primi tre decretilegge l’effetto di quell’irreversibile incorporazione nelle Amministrazioni, che, secondo i rimettenti, avrebbe precluso al legislatore ogni ulteriore statuizione in senso peggiorativo del trattamento":

– "Il definitivo assetto dato agli ex dipendenti dell’Agensud con la legge n. 104 del 1995 appare immune dall’asserito vizio di irragionevolezza, non solo alla luce delle considerazioni di cui sopra circa la fine degli organismi straordinari d’intervento, ma anche avuto riguardo ai complessivi contenuti della disciplina. In vista della garanzia primaria del posto di lavoro, il legislatore ha offerto al personale di cui trattasi una serie di possibilità che vanno – come s’è visto – dalla cessazione del rapporto, con deroga all’allora vigente regime di sospensione dei pensionamenti, sino all’alternativa tra l’avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto d’impiego a livello iniziale della qualifica (con pagamento del trattamento di fine rapporto e computo della pregressa posizione assicurativa nella futura determinazione della pensione) e il ricongiungimento dei servizi (pregressi presso l’Agensud e presso l’amministrazione di destinazione) con un nuovo inquadramento (accompagnato dal riconoscimento, sia pure in dati limiti, dell’anzianità maturata). Inoltre sono state previste – come pure già detto – l’assunzione dell’onere della contribuzione integrativa da parte dello Stato nonché la restituzione dei contributi versati e non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali. Ma, soprattutto, non può trascurarsi di considerare che alle amministrazioni riceventi è stato attribuito – con la rideterminazione delle piante organiche – personale che si aggiungeva a quello in servizio, inserendosi con inquadramenti corrispondenti alle qualifiche in precedenza rivestite. Pur alla luce dell’incremento di compiti che scaturiva, a carico di dette amministrazioni, dalla legge n. 488 del 1992, non può sfuggire la complessità dell’opera di bilanciamento degli interessi compiuta dal legislatore. Il quadro qui delineato rappresenta infatti un punto d’equilibrio tra quei valori di utilizzazione flessibile del personale in termini di produttività – dei quali questa Corte ha già rilevato il carattere strumentale rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione (v. sentenza n. 309 del 1997) – e l’intento di non pregiudicare lo status e la professionalità dei dipendenti".

2.) In conclusione, mentre non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva delle Autorità intimate -genericamente e immotivatamente evocato dall’Avvocatura generale dello Stato, laddove i ricorrenti, almeno in base al d.P.C.M. 19 marzo 1994, sono state assegnati appunto alle medesime amministrazioni, deve senz’altro rilevarsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, nei sensi dianzi indicati.

3.) Sussistono, comunque, giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese e onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) pronunciando con sentenza definitiva, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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