Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8065 permessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.F. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 27.4/12.5.2010 del tribunale di sorveglianza di L’Aquila di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, che dichiarava inammissibile la richiesta di un permesso premio, perchè l’istante era detenuto in espiazione di reati ostativi alla concessione del beneficio in quanto previsti dall’art. 4 bis, comma 1, ord. pen.. Ne denuncia quindi l’illegittimità per la violazione dell’art. 30 ter, lett. d) ord. Pen., e perchè, con riferimento alla condanna per il delitto di omicidio, il giudice di sorveglianza non espletava alcuna attività per appurare se vi fossero i presupposti della cd. collaborazione impossibile ex art. 58 ter ord. Pen..

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

L’omicidio volontario rientra tra quelli elencati nella prima parte dell’art. 4 bis cit., comma 1 perchè aggravato ai sensi della L. n. 2203 del 1991, art. 7, senza che dagli atti e dalle indicazioni del ricorrente emergano elementi e circostanze che possano costituire le condizioni – collaborazione con la giustizia, collaborazione cd.

Impossibile, inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata – di possibile deroga al divieto, tra l’altro, di concessione del permesso premio. Peraltro, nel caso de quo, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e pertanto è preclusa alla Corte ogni attività che valga ad approfondire il merito della decisione.

Segue la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale ed alla somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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