Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8064 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.C. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della corte di appello di Ancona in data 1.2/15.3.2010 nella parte in cui non avrebbe preso in considerazione la richiesta di riconoscere la continuazione tra le misure dell’isolamento diurno, l’ultimo collegato alla condanna di più delitti ciascuno dei quali comporta la pena dell’ergastolo.

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè la pena dell’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. è stabilita dal legislatore tra i limiti edittali dei sei mesi ai tre anni da determinare in concreto secondo il potere discrezionale del giudice della esecuzione, dalla cui valutazioni esula la considerazione della disciplina del reato continuato: l’isolamento diurno invero consegue alla tipologia delle pene, a prescindere da ogni considerazione delle modalità delle condotte costitutive dei reati.

Il tribunale correttamente ha considerato il periodo di un anno di isolamento diurno dal 14.6.1999 al 14.6.2000 presso la casa circondariale di Ascoli, conseguente ad una condanna passato in giudicato ed ha determinato in due anni l’isolamento conseguente al titolo esecutivo de quo – corte di appello di Ancona 16.2.2009, definitiva il 3.4.2009 -.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese ed al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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