T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 1810 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella Camera di Consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Espone parte ricorrente, avverso la determinazione dell’Autorità precedentemente indicata, i seguenti argomenti di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 7, del D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 9, del D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata".

Quanto ai presupposti per l’adottabilità della tipologia di decisione da ultimo indicata, va soggiunto come il successivo art. 74 del D.Lgs 104/2010 precisi che la sentenza in forma semplificata è suscettibile di definire il giudizio nel caso in cui l’adito organo di giustizia "ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso"; la relativa motivazione potendo "consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme".

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela irricevibile.

Il mezzo di tutela all’esame è stato depositato in data 6 dicembre 2010, vale a dire oltre il quindicesimo giorno dalla notifica dello stesso (avvenuta l’11 novembre 2010), in violazione dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo), che prevede (relativamente alle controversie da esso contemplate, fra le quali quelle, ai sensi della lett. b) del comma 1, riguardanti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti) che "tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo).

Nel rammentare come la giurisprudenza amministrativa, anche con riferimento al previgente art. 23bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, abbia costantemente affermato l’espressione "proposizione del ricorso" (contenuta nella norma da ultimo richiamata) dovesse intendersi riferita esclusivamente alla notificazione dell’atto introduttivo (e non anche al successivo deposito della copia del ricorso ritualmente notificato il ricorso all’esame va conseguentemente dichiarato inammissibile per tardività del deposito rispetto al termine di giorni quindici stabilito per le controversie della specie.

Ribadite le esposte considerazioni, dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo), il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Condanna S. s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *