T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1814 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’atto impugnato, il quale sanziona, rispettivamente ai sensi dell’articolo 33 e dell’articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le seguenti opere:

A) (proprietà C.): difformità rispetto al permesso di costruire n. 7 del 23 marzo 2005:

– variazioni planimetriche;

– variazioni prospettiche dovute alla diversa disposizione dei vani finestra, all’aggiunta dei portici, alla parte del piano seminterrato con relative finestre e al diverso disegno della falda di copertura verso il lato "D";

– aumento della superficie coperta (portici) pari a metri quadrati 69,16 circa;

– aumento della cubatura al piano seminterrato di metri cubi 436 circa;

– realizzazione di un piazzale con le dimensioni di metri 16 x 6,45 circa pari a metri quadrati 103 circa e relativi muretti di sostegno alti circa metri 1,36 che corrono lungo tutto il perimetro dello stesso;

– orientamento dell’edificio ruotato di 90° in senso antiorario rispetto alla via Fosso della Tomba;

B) (proprietà Magro) difformità rispetto al permesso di costruire n. 7 del 23 marzo 2005:

– variazioni planimetriche – totale variazioni prospettiche (sic: n.d.r.);

– variazione di destinazione d’uso;

– al piano terra aumento della superficie pari a metri quadrati 51,62 circa;

– al piano primo aumento della superficie pari a metri quadrati 33,21 circa;

– al piano primo realizzazione di superficie coperta (portico) di metri quadrati 18/41 (sic: n.d.r.) circa;

– aumento della cubatura totale di metri cubi 784,47 circa;

– realizzazione di un piazzale con le dimensioni di metri 15,55 x 8,20 circa pari a metri quadrati 127,51 circa e relativi muretti di sostegno alti circa metri 1,50 che corrono lungo tutto il perimetro dello stesso;

– tettoia in legno delle dimensioni di metri quadrati 36 circa, per ricovero automobili;

– orientamento dell’edificio è stato ruotato di 90° in senso antiorario rispetto a via Fosso della Tomba;

Considerato che dopo l’atto impugnato (in data 11 novembre 2010) è stata presentata dai ricorrenti domanda di sanatoria ex articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato che i ricorrenti ammettono gli abusi ma li giustificano con la necessità di sopperire a inconvenienti sorti in sede di realizzazione delle opere;

Considerato che questa allegata circostanza non esimeva i ricorrenti dal munirsi, prima della realizzazione delle opere, del necessario assenso edilizio;

Considerato, quanto alle specifiche censure del ricorso, che nessuna di esse risulta fondata, così come di seguito specificato:

A) relativamente al fabbricato C. (sanzionato ex articolo 33 del D.P.R. n. 380/2001):

– le censure le quali rilevano: la necessità di sopperire a inconvenienti (presenza di falde acquifere) sorti in sede di realizzazione delle opere; che il rialzamento era comunque consentito dal vigente regolamento di comunale; che il portico era consentito dal regolamento edilizio comunale, e comunque trattasi di tettoia vanno respinte perché tutte le allegate circostanze non esimevano dal munirsi, prima della realizzazione delle opere, del necessario assenso edilizio;

– le censure le quali asseriscono che le singole opere esulano dal concetto di ristrutturazione edilizia vanno respinte sia perché le relative contestazioni risultano essere generiche e quindi inammissibili, sia perché le difformità vanno considerate nel loro insieme quale generale ristrutturazione, e non singolarmente;

– la censura la quale lamenta che non è stato effettuato il previo accertamento circa la effettiva possibilità di procedere al ripristino dello stato dei luoghi è da respingere perché, data la natura delle opere e data anche la mancata produzione di specifica documentazione in proposito da parte dei ricorrenti, appare da escludere che il ripristino sia impossibile.

B) relativamente al fabbricato di proprietà Magro (sanzionato ex articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001):

– le censure le quali rilevano: che gli aumenti di superficie al piano terra di metri quadrati 51,62 circa e al piano primo di metri quadrati 33,21 circa in realtà non erano computabili perché porzioni adibite a deposito attrezzi; che la variazione era comunque consentita dal vigente regolamento edilizio; che pure la realizzazione al piano primo di superficie coperta di metri quadrati 18,41 circa e il portico erano consentiti dal regolamento edilizio comunale, e comunque trattasi di tettoia, vanno respinte perché tutte le allegate circostanze non esimevano dal munirsi, prima della realizzazione delle opere, del necessario assenso edilizio;

– le censure le quali rilevano: che, quanto alla contestata variazione di destinazione d’uso, mancavano le opere finalizzate a questa destinazione, sicché quanto realizzato deve considerarsi attività libera e comunque non sanzionabile ai sensi dell’articolo 31, D.P.R. n. 380/2001; e che le altre contestazioni esulano dal concetto di variazione essenziale vanno respinte perché, come risulta dall’impugnato provvedimento, non specificamente contestato sul punto, sono state realizzate opere che, considerate nel più ampio contesto dell’intera realizzazione abusiva, risultano, con essa, correttamente sanzionate ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere, salvo l’esito della domanda di sanatoria ex articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001,

Considerato che, non essendovi costituzione avversaria, nulla va disposto quanto alle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla dispone quanto alle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *