T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1795 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato, il quale sanziona ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008 le seguenti opere:

– in assenza di titolo abilitativo, in zona ricadente in sistema Servizi (verde pubblico) di Piano regolatore generale, realizzazione abusiva di un manufatto delle dimensioni di metri quadrati 105,70, con vincolo ex decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che il manufatto, realizzato tra il 1967 e il 1977, è stato oggetto di domanda di condono edilizio – inevasa e ignorata dall’impugnato provvedimento – ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47; e che la domanda deve intendersi accolta ai sensi dell’articolo 35, comma 12, della legge citata (secondo il quale la domanda di sanatoria si intende accolta trascorsi 24 mesi dalla sua presentazione se l’interessato ha adempiuto agli oneri del condono e non è stato emesso nessun provvedimento interlocutorio da parte dell’Amministrazione) va respinta perché non risulta coincidenza fra le opere oggetto della domanda di condono (due manufatti per i quali è rispettivamente indicata una superficie di metri quadrati 40,26 e metri quadrati 39,60) e l’opera sanzionata, che l’atto impugnato, non contestato sul punto, indica avere una superficie di metri quadrati 105,70. Né alcun elemento ulteriore è fornito dal ricorrente in proposito;

– la censura secondo cui l’atto impugnato non indica l’epoca di realizzazione dell’opera abusiva va respinta in quanto, a fronte della realizzazione, come nel caso, di opere prive di titolo, l’epoca della commissione dell’abuso non è rilevante, venendo comunque l’illecito assoggettato ai provvedimenti repressivi previsti dalla legge;

– la censura la quale rileva che il vincolo indicato nel provvedimento impugnato è successivo alla realizzazione dell’opera va respinta perché – a prescindere da ogni altra considerazione – resta comunque la realizzazione (e dunque la corretta sanzione) delle opere in esame perché realizzate senza titolo edilizio;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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