T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1794 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato, il quale sanziona ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 15/2008 le seguenti opere:

– in zona città storica T4: nel locale I realizzazione di un soppalco con struttura in putrelle fissate alle pareti con piano di calpestio intavolato, delle dimensioni di metri 5 x 4,5 circa con l’altezza da terra di metri 2,05 circa e altezza media al piano di calpestio di metri 1,8 circa; nel locale II realizzazione di un soppalco con struttura in putrelle fissate alle pareti con piano di calpestio intavolato, delle dimensioni di metri 6 x 3,20 circa con l’altezza da terra di metri 2,05 circa e altezza media al piano di calpestio di metri 2 circa. Entrambi i soppalchi sono stati realizzati in epoca remota in assenza di titolo;

Considerate le censure del ricorso, che sono le seguenti:

– come afferma anche l’atto impugnato, i soppalchi risalgono a vecchia data e, per come sostenuto dai ricorrenti, risalgono all’epoca di acquisizione dell’immobile, avvenuta nel 1925, il che rende legittima l’opera;

– motivazione insufficiente, stante il riferimento ai dati richiamati nell’atto impugnato (nota comunale e accertamento tecnico) ma mai notificati ai ricorrenti;

– quanto realizzato non era soggetto né a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività;

– in via subordinata, occorreva una semplice denuncia di inizio attività, trattandosi di opere interne;

– contraddittorietà dell’atto impugnato perché pur affermando l’epoca di realizzazione remota delle opere ne ingiunge la demolizione;

– mancanza di pubblico interesse all’eliminazione di opere abusive e comunque risalenti;

– difetto di motivazione quanto alla normativa applicata;

– difetto di motivazione quanto alla necessità e all’interesse pubblico a demolire opere così risalenti;

– difetto di interesse pubblico alla demolizione;

– mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

– non è stata intimata una previa ingiunzione a demolire;

– per la demolizione è stato imposto il termine, troppo breve, di 30 giorni;

Considerato che l’espressa affermazione dell’atto impugnato secondo la quale le opere sanzionate sono state realizzate in epoca remota fa si che risultino fondate le censure le quali lamentano – conformemente alla nota giurisprudenza in proposito – difetto di motivazione quanto alla necessità e all’interesse pubblico a demolire opere così risalenti;

Considerato altresì che, sulla scorta della documentazione in atti (tra cui anche fotografie le quali mostrano invece opere non vetuste) risultano altresì fondate le censure che lamentano un più ampio difetto di motivazione e/o di istruttoria;

Considerato che l’accoglimento delle suddette censure risulta assorbente di tutte quelle ulteriori, poiché comporta l’annullamento dell’atto impugnato e impone all’Amministrazione di rivisitare la intera vicenda e di rideterminarsi con migliore istruttoria e/o motivazione;

Ritenuto pertanto, per l’effetto, che l’impugnato provvedimento debba essere annullato salve le ulteriori e meglio istruite e/o motivate determinazioni dell’Amministrazione;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che la vicenda presenti i presupposti perché esse possano essere compensate ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe, così come specificato in motivazione.

Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori e meglio istruite e/o motivate determinazioni dell’Amministrazione.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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