Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 02-03-2011, n. 8058 Mezzi di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- C.P., indagato per i delitti di tentato omicidio, rapina pluriaggravata, detenzione e porto di armi da sparo, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Lecce in data 17.19.2010 che, in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 10.8.2010 dal gip del tribunale di Brindisi, denunciando, da un lato, la violazione dell’art. 273 c.p.p., in relazione all’art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 350 c.p.p., comma 6, dall’altro, la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza.

In breve il fatto come ricostruito dal giudice del riesame: nel corso di una rapina a mano armata ai danni di R.G., avvenuta in (OMISSIS), uno dei due malviventi, tale B.B., era stato bloccato ed arrestato nella flagranza dei reati ed aveva indicato,su domande della polizia, il nome del correo, tale P., e fornito indicazioni dalle quali la polizia giudiziaria risaliva all’indagato che veniva arrestato in una località impervia denominata (OMISSIS). All’imputato venivano riscontrate ecchimosi ed escoriazioni sugli arti inferiori e sul collo di uno dei piedi, compatibili con la caduta del motociclo, di cui i due rapinatori si erano serviti, avvenuta in occasione proprio della fuga dei predetti subito dopo la perpetrazione del delitto. Inoltre uno dei rapinatori, proprio nell’occasione del sinistro, aveva perduto le scarpe con vistosi segni di scalfitture e squarci, dovute all’impatto con il terreno, scarpe corrispondenti alla grandezza dei piedi del prevenuto.

I giudici de riesame ritenevano consistente e grave il quadro indiziario a carico del prevenuto, di cui non mancavano di sottolinearne la pericolosità, tratta dalle modalità particolarmente cruente della rapina, per avere l’imputato, una volta caduto dal motorino, esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo della persona offesa che, pur ferita, aveva tentato di inseguire con la propria macchina i rapinatori, nonchè dai suoi specifici precedenti penali. Segnalavano ancora i giudici di merito il periculum libertatis conseguente al fatto che l’imputato, una volta commessi i reati, si era dato alla fuga riparando in un luogo isolato e di difficile accesso.

-2- Con i motivi di ricorso la difesa del ricorrente eccepisce l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 360 c.p.p. delle indicazioni fornite dal correo B.B. sul luogo e nella immediatezza del fatto ,senza garanzie difensive, l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte, senza i decreti autorizzativi e dalle quali si era risalito al numero telefonico dell’ utenza in uso al C., la conseguente mancanza di una situazione di gravità indiziaria ai sensi dell’art. 192 c.p.p., commi 2 e 3.

Il ricorso non è fondato.

Invero in tema di attività di polizia giudiziaria, l’art. 350 c.p.p., comma 5, consente di assumere sul luogo o nell’immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate ( art. 350 c.p.p., comma 6), nè possono formare oggetto di testimonianza ( art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicchè restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell’attività investigativa così compiuta. (in tal senso, Sez. 4, 24.9/3.11.2008, Muzzolon, Rv 241367; Sez. 2, 13.12/29.12.2006, Esposto, Rv. 235387).

Ne consegue che la rivelazione del nome dell’ imputato, P., è stata correttamente e doverosamente utilizzata dalla polizia giudiziaria per individuare e localizzare l’imputato, sul cui corpo sono state rinvenute le tracce compatibili con le ferite riportate dal rapinatore caduto dal motorino subito dopo la fuga. Le indagini svolte poi attraverso le intercettazioni telefoniche hanno solo ribadito un dato già nel patrimonio conoscitivo della polizia giudiziaria che aveva rinvenuto nella memoria del telefono cellulare, sequestrato al correo, il numero della utenza telefonica riferito proprio al nome P., circostanza questa travasata, ancor prima delle intercettazioni, nel verbale di fermo dell’indagato. Da quanto precede consegue ancora la piena utilizzabilità dei dati verificati nel contesto delle indagini preliminari: il nome P. nella memoria dell’ utenza del correo, il riferimento del numero telefonico rinvenutovi, al di là delle notizie tratte dalle intercettazioni, al C., la compatibilità del numero delle scarpe perdute nel corso della rapina al numero delle scarpe dell’ imputato, la compatibilità delle lesioni riscontrate sul corpo del predetto con quelle riportate dal rapinatore caduto dal motorino durante la fuga dopo la rapina. Vi è quanto basta per relegare entro gli in conferenti perimetri del merito le censure svolte dall’ imputato in sede di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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