T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1780 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato alla Amministrazione degli Interni ed al Consolato Italiano in Tirana in data 9 febbraio 2006 e depositato il successivo 27 febbraio 2006, espone il ricorrente che in data 13 aprile 2005 nell’imminente scadenza del permesso di soggiorno a suo nome, avviava le pratiche per il rinnovo ottenendo dalla competente Questura di Lodi un biglietto di appuntamento per il successivo 8 settembre 2005. Avutane conferma, si recava dunque in patria per trascorrervi le ferie, ma all’Ambasciata d’Italia in Tirana, dove si era recato per il visto di reingresso, gli davano un appuntamento successivo alla data dell’8 settembre 2005, entro la quale doveva rientrare in Italia; il Consolato, poi, adottava proprio il provvedimento di diniego impugnato, pur avendo egli fornito tutta la documentazione atta a dimostrare la sua stabile residenza sul territorio italiano da molti anni.

Avverso tale provvedimento l’interessato rappresenta in fatto di essere in Italia dal lontano 15 maggio 1998 avendo ottenuto regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro; dal 2004 poi egli fa parte di una impresa operante nel settore dell’edilizia e rappresenta ancora di avere stabile dimora in provincia di Piacenza.

Ciò premesso, l’interessato deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione, opponendo che il diniego di visto di ingresso e/o di reingresso non va motivato esclusivamente nel caso di ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, che sono tuttavia recessive in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, quale è quello che egli svolge in Italia. Ma la violazione di legge ed il difetto di motivazione sono vieppiù evidenti laddove si rileva che la posizione dell’interessato presenta tutti i requisiti previsti dalle norme per la concessione del visto, invece del tutto inopinatamente negato.

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio con compiuta relazione dell’Ambasciata d’Italia in Tirana.

Alla Camera di Consiglio del 16 marzo 2006 l’istanza cautelare è stata accolta, rimettendo in termini il ricorrente ai fini della presentazione della documentazione necessaria ad ottenere il visto di reingresso in Italia.

Pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011, il Collegio ha dovuto constatare la avvenuta cessazione della materia del contendere.

Infatti è depositata in atti la nota del Ministero degli Affari Esteri a prot. 407772 del 14 dicembre 2010 con la quale quella Amministrazione rappresenta che il visto di reingresso è stato concesso al ricorrente in data 16 giugno 2006 al n. I09997368.

Appare, dunque, evidente che il ricorrente ha soddisfatto il proprio interesse conseguendo il provvedimento che invece gli era stato negato col diniego opposto.

Per le superiori considerazioni va dichiarata la cessata materia del contendere sul ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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