Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-04-2011, n. 9327 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4 agosto 2005, la s.r.l. Ritrovo Pialle, in persona del legale rappresentante M.G., e quest’ultimo in proprio ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Messina n. 2147 del 28 giugno 2004, che aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Messina per la violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 3 e 18 avendo ritenuto il giudicante che la violazione era stata contestata immediatamente al M., che rivestiva anche la qualità di rappresentante della società, che l’atto opposto era stato notificato nel termine di prescrizione stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 e esso era sufficientemente motivato. La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Messina non si è costituita.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18 censurando la sentenza impugnata per avere disatteso il motivo di impugnativa che lamentava la violazione del termine di cui all’ari. 14 citato, ritenendo erroneamente che esso riguardi la notifica degli estremi della violazione e che per la notifica dell’ordinanza ingiunzione viga il più ampio termine di cinque anni decorrente dal giorno della commessa violazione.

Il mezzo è manifestamente infondato.

La disposizione di cui all’art. 14 citato prevede il termine di 90 giorni esclusivamente per la notificazione della contestazione al trasgressore, non già per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, precisando che tale adempimento non è necessario nel caso in cui la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore. La L. 24 novembre 1981, n. 689, non contiene, per contro, alcuna disposizione che statuisca, a pena di decadenza o comunque di invalidità o di inefficacia, un termine per remissione del provvedimento irrogativo della sanzione, se non quello, ma trattasi di un termine di prescrizione, che colpisce la stessa pretesa punitiva dell’Amministrazione, che l’art. 28 della stessa legge indica in cinque anni.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudicante ha disatteso, senza motivazione, la contestazione con cui i ricorrenti deducevano il difetto di notificazione del verbale di accertamento della violazione al M. in proprio, essendo esso stato consegnato solo ed esclusivamente alla "Ritrovo Pigalle Srl rappresentata dal sig. M.G.".

Anche questo motivo è infondato.

E’ sufficiente al riguardo, al fine di escludere il denunziato vizio di motivazione, rilevare che la sentenza impugnata ha affermato sul punto che la violazione è stata immediatamente contestata al M. "quale persona fisica direttamente responsabile dell’infrazione la quale, al tempo della violazione, rivestiva la qualità di rappresentante legale del Ritrovo Pialle S.r.l." così riconoscendo che la contestazione era stata ricevuta dal M. sia in proprio che quale legale rappresentante della società. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudice di pace avrebbe dovuto accogliere il motivo che denunziava l’omessa motivazione dell’ordinanza ingiunzione in ragione del fatto che la contestazione era stata notificata alla società e non al M., cui l’ingiunzione era anche diretta. La sentenza impugnata non ha poi motivato "in ordine ad un punto decisivo della controversia in quanto non si pronuncia sul perchè l’ordinanza rechi un motivo di ingiunzione relativo ad un soggetto diverso dall’ingiunto. Sulla diversità tra soggetto ingiunto e soggetto responsabile dell’infrazione, nonchè unico destinatario del verbale di accertamento, il giudice di primo grado ha trascurato di pronunciarsi, tendendo anzi a ricomporre la discrasia parlando esclusivamente di adeguate possibilità, per il trasgressore, di esercitare il diritto di difesa". Il mezzo è infondato.

La decisione impugnata, come sopra già evidenziato, ha affermato che il verbale di accertamento della contestazione era stato notificato al M. sia in proprio che quale legale rappresentante della società, con l’effetto il richiamo per relationem al suddetto verbale da parte dell’ordinanza ingiunzione integrava una motivazione legittima, risultando l’atto presupposto conosciuto da entrambi i destinatari.

Per conto non risulta censurata l’argomentazione del giudice a qua che ha rigettato la contestazione che lamentava il difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione sulla base del rilievo che "L’esposizione sia pure sintetica e per relationem dei motivi che hanno determinato l’amministrazione a ritenere fondalo l’accertamento e ad emettere l’ordinanza, appare sufficiente a rendere possibile il controllo della valutazione della responsabilità del trasgressore e ad assicurare allo stesso la possibilità di difesa".

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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