T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1778

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Avv. Antonella Pedone, per il ricorrente;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione degli Esteri in data 29 settembre 2010 e depositato il successivo 26 ottobre 2010, espone la ricorrente di avere richiesto un visto per turismo allegando i documenti richiesti per legge: il passaporto, la dichiarazione di ospitalità, l’attestato della banca sulla titolarità del c/c e la disponibilità di mezzi di sostentamento, il diploma di laurea, il certificato di nascita, la prenotazione del viaggio, l’assicurazione sanitaria, il certificato di disoccupazione, mentre si vedeva opporre il diniego impugnato. Il provvedimento era motivato in base alla considerazione che "non poteva essere stabilita con certezza l’intenzione di lasciare il territorio italiano prima della scadenza del visto".

Avverso tale diniego l’interessata oppone:

– violazione di legge ed in particolare dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 5, comma 6 del d.P.R. n. 394 del 1999, del D.M. Esteri in data 12 luglio 2000, punto 20. Sostiene di avere dimostrato tutti i requisiti necessari, di godere di idonea sistemazione alloggiativa e di disporre di una somma sufficiente per la sua permanenza in Italia, così come per il rientro in Patria, per il quale è già munita dell’opportuna prenotazione.

Quanto poi al rischio migratorio la ricorrente rappresenta che il Centro di interessi è nel Paese di origine, dove risiede il padre, presso il quale ella a sua volta risiede e che gode di una pensione sufficiente a mantenere la famiglia; rappresenta pure di essere già stata altre due volte in Italia per turismo, oltre che negli Stati Uniti, in Francia ed in Lussemburgo, sempre facendo rientro in patria al termine del periodo turistico;

– Eccesso di potere per insufficiente motivazione. Sostiene che l’espressione usata dall’Ambasciata d’Italia in Uzbekistan non appare comprensibile a fronte della documentazione prodotta. Né l’interessata risulta segnalata nel SIS, sì da costituire una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza;

– Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. La ricorrente deduce che qualora l’amministrazione avesse ritenuto insufficiente la documentazione prodotta ben avrebbe potuto inviarle il preavviso di provvedimento negativo onde consentirle di integrarla, mentre ciò non è avvenuto, in evidente violazione della norma in motivo rubricata.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione degli esteri si è costituita in giudizio contestando tutte le censure e rassegnando conclusioni opposte a quelle della ricorrente.

Alla Camera di consiglio del 18 novembre 2010 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

Il ricorso è pervenuto, infine, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011, alla quale era stato rinviato ed il Collegio ha dovuto constatare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Infatti con memoria depositata in udienza la difesa di parte ricorrente ha reso noto al Collegio che, successivamente all’ordinanza di riesame del precedente 18 novembre, l’amministrazione aveva proceduto a riesaminare il provvedimento impugnato ed a concedere il visto di ingresso per turismo alla ricorrente per 86 giorni.

Appare dunque evidente che la ricorrente ha soddisfatto il proprio interesse conseguendo il provvedimento che invece le era stato negato col diniego opposto.

Per le superiori considerazioni va dichiarata la cessata materia del contendere sul ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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