Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 9425 Responsabilità civile Correzione della sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.S. e P.L. convenivano avanti al Tribunale di Venezia Pi.Gi. e la Società Assicuratrice Industriale (S.A.I.) s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito in conseguenza di un incidente stradale.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti contestando la dedotta responsabilità del conducente Pi.Gi. e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande, attesa l’esclusiva responsabilità e colpa di B.S. nella produzione dell’incidente stradale e, in via subordinata, la riduzione delle pretese risarcitorie.

Spiegava intervento volontario l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), il quale proponeva nei confronti dei convenuti Pi.Gi. e S.A.I. s.p.a. domanda di rivalsa ex art. 1916 c.c., per il recupero della somma di L. 8.148.728, oltre accessori di legge, erogata all’assicurato B.S. a titolo di prestazioni economiche di malattia.

Il Tribunale di Venezia, ritenuta la pari responsabilità di B. S. e di Pi.Gi. nella causazione del sinistro, condannava quest’ultimo, in solido con l’assicuratore, al pagamento a favore del B. e di P.L. delle somme, rispettivamente, di L. 17.004.000 e di L. 2.179.590, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell’incidente.

Condannava, inoltre, in solido i convenuti a corrispondere all’INPS l’importo di L. 6.388.520 con rivalutazione ed interessi.

Avverso tale decisione proponevano impugnazione Pi.Gi. e la SAI spa.

Si costituivano gli appellati, che proponevano gravame incidentale.

La Corte distrettuale accoglieva l’appello principale, attribuendo l’esclusiva responsabilità al B. per aver costui operato una manovra imprudente e irregolare "tagliando" la strada al veicolo che sopraggiungeva da tergo; respingeva l’appello incidentale e, in riforma dell’impugnata sentenza, le domande di risarcimento danni proposte da B.S. e P.L.; respingeva, altresì, la domanda di rivalsa ex art. 1916 c.c., proposta dall’I.N.P.S..

Proponevano ricorso per cassazione B.S. e P.L. con cinque motivi.

Non svolgeva difese l’I.N.P.S., che depositava soltanto la copia notificata del ricorso, contenente in calce il mandato speciale.

Partecipava alla discussione orale la Fondiaria S.A.I. in virtà di rituale mandato speciale.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "nullità della sentenza per omessa indicazione nell’intestazione della sentenza del nome del difensore. Irregolare costituzione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.".

Sostengono che la sentenza non consentirebbe di ritenere validamente instaurato il contraddittorio regolarmente con il nuovo procuratore degli appellati, poichè sarebbe stato ignorato il contenuto della comparsa conclusionale depositata in data 25 maggio 2007, dato che la sentenza impugnata non recava nell’intestazione il nominativo del nuovo difensore, Avv. Stefano Carraro, bensì quello del precedente procuratore Avv. Giovanni Fabris.

La censura è infondata, giacchè, per un verso, costituisce semplice irregolarità la mancata o errata indicazione nell’intestazione della sentenza del nome del difensore della parte; per altro verso, occorre considerare che il procuratore degli appellanti (quivi ricorrenti) nel giudizio di secondo grado (siccome si rileva dalla sentenza della Corte d’appello nella parte in cui vengono riportate le conclusioni delle parti rassegnate all’udienza del 6.6.2007) formulò specifiche sue conclusioni nel merito ed in via incidentale, sicchè è ovvio ritenere che anche della sua pregressa e successiva attività di difesa il giudice d’appello abbia tenuto conto (Cass., 12.11.2003, n. 16989; Cass., 13.05.2000, n. 6171).

Con il secondo motivo si denuncia "nullità dell’intervenuta correzione di errore materiale per violazione del contraddittorio.

Violazione dell’art. 288 c.p.c.".

Sostengono i ricorrenti che l’istanza di correzione di errore materiale del 20.3.2008 dell’Avv. Arnaldo Fenzo per Pi.

G. e Fondiaria-S.A.I. non era stata mai notificata al loro procuratore Avv. Stefano Carraro e che il contraddittorio era stato instaurato nei confronti del precedente difensore Avv. Giovanni Fabris, sicchè il procedimento ex art. 288 c.p.c., comma 2, si era svolto si era svolto sostanzialmente in loro assenza.

La censura è inammissibile per le seguenti ragioni:

1) l’ordinanza di correzione, quale provvedimento sostanzialmente amministrativo, non è autonomamente impugnabile neppure ex art. 111 Cost. (Cass., 6.12.2000, n. 15508);

2) l’impugnazione è consentita solo a tutela degli eventuali diritti nascenti dalla parte corretta e si risolve in un mezzo di verifica della legittimità degli effetti sostanziali della disposta correzione;

3) ne deriva che la denuncia di eventuali vizi di formazione della ordinanza di correzione, che non coinvolga anche il cosiddetto merito sostanziale del provvedimento correttivo, rende il motivo di impugnazione inammissibile per carenza di interesse, dato che la pronuncia del giudice, innanzi al quale è impugnata la parte corretta della sentenza, non può essere limitata alla mera declaratoria di invalidità della ordinanza correttiva per violazione della disciplina del relativo procedimento, ma deve essere consequenzialmente estesa alla verifica della sia della sussistenza di un’ipotesi di ammissibilità di correzione, sia della fondatezza nel merito del provvedimento correttivo. E detta indagine non può che essere compiuta in relazione all’enunciazione di espressi motivi di censura, che nella specie non risultano essere stati formulati.

Con il terzo motivo si denuncia "Nullità della sentenza in presenza di causa di astensione del giudice violazione dell’art. 51 c.p.c.".

Lamenta parte ricorrente che la sentenza risulta emessa con la partecipazione del consigliere relatore Dott. G.B., il quale è stato anche giudice Istruttore nel corso del processo di primo grado. Si assume che, a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., introdotta dalla Legge Costituzionale n. 2 del 1999, che ha fissato i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali l’imparzialità e la terzietà del giudice) deve allo stato ammettersi che ricorre una causa di nullità della sentenza pronunciata anche da un giudice che abbia già conosciuto della causa nel precedente grado, indipendentemente dalla proposizione di una espressa istanza di ricusazione, a norma dell’art. 52 c.p.c..

Il motivo è infondato.

La sentenza pronunciata da un giudice, che abbia violato l’obbligo di astenersi di cui all’art. 51 cod. proc. civ., n. 1, è nulla soltanto se quel giudice aveva un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio. Negli altri casi la violazione dell’obbligo di astensione può costituire solo motivo di ricusazione, con la conseguenza che quella violazione resta ininfluente se la relativa istanza non è tempestivamente proposta (ex plurimis: Cass., 27.5.2009, n. 12263; Cass., 12.11.2009, n. 23930; Cass., 29.3.2007, n. 7702), senza che ciò contrasti con la norma primaria dell’art. 111 Cost., ovvero con l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cass., 14.6.2008, n. 14807).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "violazione dell’art. 2054 c.c.".

Sostengono che la Corte d’appello di Venezia non ha considerato che l’appellante aveva l’onere non solo di provare la responsabilità di B.S. nella produzione del sinistro per cui è causa, ma altresì di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Il motivo non può essere accolto.

Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2054 c.c., perchè il giudice di merito ha accertato che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva del solo B. a seguito della sua imprudente ed imprevista manovra di inversione di marcia.

In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, infatti, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato un apporto causale alla produzione dell’incidente ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass., 22.4.2009, n. 9550).

Con il quinto motivo si denuncia "Omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione della corte d’appello circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e cioè il comportamento tenuto dal Pi. nel sinistro in esame, al fine di considerare superata o meno la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2".

Lamentano i ricorrenti che l’impugnata sentenza non ha preso in considerazione il comportamento tenuto dal Pi., determinante per la decisione della presente controversia; aggiungono che le prove testimoniali assunte sarebbero state valorizzate solo in relazione agli aspetti relativi al comportamento del B. e non a quello del Pi..

Anche questo motivo deve essere rigettato, in quanto esso si risolve nell’inammissibile richiesta di riesame in cassazione delle fonti di prova al fine di farne derivare una conclusione diversa da quella cui è pervenuta la decisione sul punto del giudice del merito con motivazione conforme alla logica ed alla legge.

Infatti il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Il ricorso, pertanto, è rigettato, con la condanna dei soccombenti alle spese a favore della società S.A.I. nella misura liquidata in dispositivo.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie si ritiene sussistano, invece, giusti motivi per compensare le spese nel rapporto fra i ricorrenti e l’I.N.P.S..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare a favore della S.A.I. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge. Nulla per le spese in ordine al rapporto tra i ricorrenti e l’I.N.P.S..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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