Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 02-03-2011, n. 8086 Reati edilizi

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, dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Tribunale di Mentova, sez. dist. di Castiglione delle Stiviere, con sentenza del 12.1.2010, condannava L.X., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), perchè quale locatario dell’immobile sito in (OMISSIS), cambiava la destinazione d’uso di una porzione del predetto immobile, da residenza a residenza-alloggio, rendendo anche in parte abitabile la soffitta, senza che questa possedesse i parametri urbanistici ed igienici per essere realizzata; attività da intendersi alla stregua di variazione essenziale ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, lett. a) e L.R. n. 12 del 2005, art. 54.

Pena sospesa.

Riteneva il Tribunale che dall’istruttoria dibattimentale fosse pacificamente emerso che, a seguito del sopralluogo eseguito da agenti della Polizia locale, era stato accertato che all’interno dell’appartamento condotto in locazione dall’imputato vi erano undici posti letto, di cui due in una stanza adibita a bagno lavanderia e tre nella soffitta sottotetto (non abitabile). All’interno della casa vi era un solo bagno e le condizioni igienico sanitarie erano assai precarie, tanto che il Comune di Castel Goffredo aveva emesso ordinanza dichiarativa di antigienicità. Nel laboratorio di confezionamento di maglieria annesso vi erano infine tredici postazioni lavorative. Tanto premesso in fatto, riteneva il Tribunale che fosse configurabile il reato contestato, essendo stata mutata la destinazione d’uso dell’immobile da residenza a residenza alloggio (era stata resa utilizzabile la soffitta in assenza dei parametri necessari per l’abitabilità). Era stata, quindi, effettuata sull’immobile una variazione essenziale, violando la L.R. n. 12 del 2005 (da intendersi come norma integratrice del precetto penale ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32).

2) Ricorre per Cassazione L.X., denunciando con il primo motivo la violazione di legge. la L.R. n. 12 del 2005, art. 51, commi 4 e 5, richiamati dal Tribunale, si applicano agli edifici adibiti a sede di esercizi commerciali. Nella fattispecie in esame si è in presenza invece di una residenza privata, per cui non si applica la norma richiamata.

Peraltro il Tribunale non indica le norme dei regolamenti violate che avrebbero comportato una variazione essenziale (modificazione della destinazione d’uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale ex art. 54, lett. a, L.R.).

Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, mancando la prova che la ricorrente ospitasse gli operai e che abbia quindi modificato la destinazione d’uso della soffitta (tale non potendosi considerare la presenza dei tre materassi).

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) Il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha accertato che l’abitazione era stata trasformata in una residenza alloggio, con conseguente mutamento della destinazione d’uso.

Sul punto l’indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato all’accertamento dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. n. 06402 del 2.7.1997).

3.2) Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto che tale mutamento di destinazione fosse da intendere come una variazione essenziale ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, lett. a) e L.R. n. 12 del 2005, art. 54.

Secondo tale norma regionale costituiscono variazioni essenziali le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente il "mutamento delle destinazioni d’uso che determini carenze di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dall’art. 51, commi 4 e 5". Ed il Tribunale, con accertamento in fatto, ha ritenuto che si fosse determinata ‘una carenza di aree e servizi rispetto al nuovo impiego non autorizzato, senza aver attuato quanto disposto dalla L.R. n. 12 del 2005, art. 51, commi 4 e 5". Correttamente, pertanto, è stato ritenuto sussistente il reato contestato Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalla sentenza impugnata, infatti, "E’ configurabile il reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. a) (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, Lett. a)), nell’ipotesi di violazione delle leggi regionali che costituiscono integrazione o modifica delle norme per il controllo dell’attività urbanistica ed edilizia" (Cass. Pen. sez. 3 n. 1428 del 5.5.1994).

3.3) Va dichiarata quindi la inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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