Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8284 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 ottobre 2008 il G.U.P. del Tribunale di Genova dichiarava V.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 e, concesse le attenuanti generiche, operata la diminuzione del rito, lo condannava alla pena di giorni trenta di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza il V., a mezzo del suo difensore, proponeva appello.

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14.04.2010, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso tale sentenza V.M., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il seguente motivo:

nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Sosteneva sul punto il difensore del ricorrente che i motivi posti a fondamento della pronuncia di secondo grado non erano convincenti nè con riferimento alle valutazioni di credibilità dei testi, nè in relazione alla effettuata ricostruzione della vicenda. Secondo il ricorrente infatti doveva darsi credito alla versione dei fatti da lui fornita secondo cui egli avrebbe bevuto sostanze alcoliche all’interno della piazzola autostradale, mentre era in sosta, e non già mentre era alla guida della sua autovettura. La circostanza che le bottiglie non sarebbero state rinvenute in sede di controllo non sarebbe rilevante,in quanto tutti i testimoni avevano affermato che l’intera area era completamente buia e che la visibilità era limitatissima. Pertanto non troverebbe conferma la circostanza sostenuta nella sentenza impugnata secondo cui la predetta area sarebbe stata comunque illuminata.

Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza nel testo scritto dei vizi denunziati. Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di V.M. che manca di qualsiasi considerazione per la motivazione della sentenza della Corte di appello di Genova che, unitamente a quella del G.U.P. del tribunale della stessa città, costituisce un unico compendio motivazionale e lungi dall’individuare specifici difetti di risposta che costituirebbero la complessiva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro e congruo il percorso motivazionale che ha indotto quei giudici a ritenere sussistente la responsabilità dell’imputato. La stessa,infatti, evidenziava che la tesi sostenuta dall’imputato secondo cui egli avrebbe consumato le birre mentre era in sosta nella piazzola autostradale e non già prima di mettersi alla guida della sua autovettura era stata smentita in particolare dal fatto che egli non era stato colto dagli agenti operanti con in mano una qualche bottiglia; dalla circostanza che nessuno degli intervenuti aveva notato bottiglie vuote nella diretta disponibilità del V., nelle sue vicinanze o altrove; dalla circostanza che il vice sovrintendente C., appartenente alla Polstrada, aveva dichiarato di avere verificato con particolare attenzione se all’interno della macchina del V. o nelle vicinanze della stessa vi fossero bottiglie vuote, senza peraltro avere trovato nulla; dal fatto che quella zona autostradale, contrariamente all’assunto della difesa, era illuminata non solo dalle luci delle case vicine, ma anche dagli abbaglianti delle macchine della polizia e che quindi se bottiglie di birra vuote ci fossero state dentro all’autovettura del V. o nelle immediate vicinanze della stessa, le stesse sarebbero state sicuramente rinvenute.

Correttamente pertanto i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che il V. e la sua compagna, signora N. M., abbiano bevuto rilevanti quantità di sostanze stupefacenti prima di essere costretti ad interrompere il viaggio ed a fermarsi sulla piazzola autostradale.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *