Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8077 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha affermato la colpevolezza di R.A. in ordine al reato di cui all’art. 1161 c.n., a lui ascritto per avere occupato un’area demaniale marittima mediante la messa in opera e la successiva utilizzazione di un pozzo nero delle dimensioni di cm. 40×40.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato e l’impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 658 c.p.p., u.c..
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la nullità del decreto di citazione per il giudizio dinanzi al tribunale e degli atti consequenziali.

Si deduce che l’imputato era stato citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strangoli, mentre il dibattimento è stato celebrato nella sede centrale del predetto Tribunale; che l’errata indicazione del luogo della comparizione è causa di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p..

Con il secondo mezzo di annullamento si deduce che dall’istruttoria espletata nel giudizio non sono emerse prove certe che autore della posa in opera del pozzo nero sia stato l’Imputato, nè della natura demaniale dell’area in cui è ubicato.

Il ricorso non è fondato.

L’intestazione del decreto di citazione diretta a giudizio al Tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strangoli, non può ritenersi idonea a trarre in inganno l’imputato in ordine al luogo in cui doveva effettivamente comparire, in quanto nel prosieguo del decreto viene testualmente precisato che l’imputato veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Crotone……presso il Palazzo di Giustizia sito in (OMISSIS).

Non sussiste, pertanto, l’eccepita nullità del decreto di citazione per il giudizio ex art. 552 c.p.p., comma 1, lett. d) e comma 2, non ravvisandosi insufficienza e tanto meno mancanza di indicazioni in ordine al luogo di comparizione.

Il secondo motivo di gravame si esaurisce nella contestazione, peraltro generica, della valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito; risultanze probatorie puntualmente indicate nella motivazione della sentenza, che pertanto si sottrae al sindacato di legittimità sul punto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *