Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-03-2011, n. 8050 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte è chiamata a risolvere un conflitto di competenza denunciato dalla difesa di F.T., citato a giudizio avanti al giudice di pace di Piacenza per i reati, in continuazione, di ingiuria e minaccia ex artt. 81 cpv. 594 e 612 e già a giudizio davanti al tribunale della stessa città per i reati di lesioni aggravate e, per gli stessi fatti a giudizio del giudice di pace, di ingiuria e minaccia ma aggravata. Il denunciante chiede che il reato di ingiuria sia giudicato, perchè di competenza esclusiva, del giudice di pace.

Il conflitto, ammissibile in rito per il fatto che due giudici ordinari prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, deve risolversi dichiarando la competenza del tribunale di Piacenza. In tanto infatti, ed in forza di un problematica – sul piano della politica legislativa – regola di competenza, si dovrebbe "spezzare" il giudizio su fatti connessi, alcuni di competenza del giudice di pace, altri del tribunale, in quanto i reati connessi siano compiuti con azioni distinte. Il che, ad avviso del collegio, non si è verificato certo nel caso di specie. Con una unica espressione, nello stesso contesto di tempo e di spazio, infatti, l’imputato si rivolgeva alla persona offesa con le seguenti testuali parole "se non ci dai le birre spacchiamo il locale, facciamo casino, brutta troia stupida". Solo aderendo a perniciose dietrologie lessicali e concettuali possono configurarsi in tale unica espressione due distinte azioni tali da giustificare la parcellizzazione delle competenze.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di Piacenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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