DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 73 del 29-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l’Allegato B; Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi; Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive; Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’articolo 14; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ cosi’ sostituito: «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». 2. La lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituita dalla seguente: «a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l’editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;». 3. All’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» e’ sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunita’ europee» sono soppresse. 4. All’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «trasmissione di programmi televisivi,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze terrestri, via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi piattaforma di diffusione».

N O T E
Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Gli articoli 1, 2, 26 e l’allegato B, della legge 7
luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2009, n. 161, S.O., cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). – 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita’.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita’,
tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia’ attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu’
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarieta’ dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita’, l’efficacia e l’economicita’ nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 26 (Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2007/65/CE). – 1. Nella predisposizione del
decreto legislativo per l’attuazione della direttiva
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive, attraverso le opportune modifiche al testo
unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, il Governo e’ tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) l’inserimento di prodotti e’ ammesso nel rispetto
di tutte le condizioni e i divieti previsti dall’art.
3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE,
come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;
b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti
di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste
dall’art. 51 del testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle
disposizioni in materia di pubblicita’, sponsorizzazione e
televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di
prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione
si applica la sanzione di cui all’art. 35, comma 2, del
medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».
«Allegato B
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
– La direttiva 89/552/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
17 ottobre 1989, n. L 298.
– La direttiva 97/36/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 30
luglio 1997, n. L 202.
– La direttiva 2007/65/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2007, n. L 332.
– L’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi’ recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– La legge 5 ottobre 1991, n. 327 reca:
«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a
Strasburgo il 5 maggio 1989. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253, S.O.».
– La legge 31 luglio 1997, n. 249, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O.
– Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001,
n. 70.
– Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/22/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L. 108 del 24
aprile 2002.
– La direttiva 2002/77/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
17 settembre 2002, n. L 249.
– Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214, S.O.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
– La legge 3 maggio 2004, n. 112, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104, S.O.
– Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O.
– Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, e’ pubblicato
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132.
– Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008,
n. 164.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, cosi’ come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 1 (Oggetto). – 1. Il testo unico della
radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico»,
contiene:
a) i principi generali per la prestazione di servizi
di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del
processo di convergenza fra le diverse forme di
comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche,
l’editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue
applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia di
servizi di media audiovisivi e radiofonici, con le
integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al
loro coordinamento o per assicurarne la migliore
attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di
diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in
materia di servizi di media audiovisivi e di radiofonia,
quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari
che a richiesta, di programmi radiofonici e di
programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche’ la
fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di
accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di
diffusione.».

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Dopo l’art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’
inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Ambito di applicazione). – 1. Fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 1-ter, il presente testo unico si
applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di
radiofonia in conformita’ alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.
2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi
di media audiovisivi e di radiofonia:
a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero
b) quelli ai quali si applica il comma 4.
3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si
considera stabilito in Italia nei seguenti casi:
a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le
decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel
territorio italiano;
b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in
Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo
sono prese in un altro Stato membro dell’Unione europea, o viceversa,
detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul
territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo
svolgimento dell’attivita’ di servizio di media audiovisivo. Se una
parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attivita’ di
servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell’altro
Stato membro dell’Unione europea, il fornitore si considera stabilito
in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede
principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento
dell’attivita’ di servizio di media audiovisivo non opera ne’ in
Italia ne’ in un altro Stato membro dell’Unione europea, il fornitore
si considera stabilito in Italia se questo e’ il primo Stato membro
in cui ha iniziato la sua attivita’ nel rispetto dell’ordinamento
giuridico nazionale, purche’ mantenga un legame stabile ed effettivo
con l’economia italiana;
c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di
radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul
servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o
viceversa, si considera stabilito in Italia purche’ una parte
significativa degli addetti allo svolgimento dell’attivita’ di
servizio di media audiovisivo operi in Italia.
4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le
disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione
italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link)
situato in Italia;
b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite
situato in Italia, se si avvalgono di una capacita’ via satellite di
competenza italiana.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro
dell’Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3
e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore
di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli
articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati
membri dell’Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai
sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme
dell’ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di
servizi di media audiovisivi.».

Art. 3 Trasmissioni transfrontaliere 1. L’articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ abrogato. 2. Dopo l’articolo 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ inserito il seguente: «Art. 1-ter (Trasmissioni transfrontaliere). – 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, e’ assicurata la liberta’ di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell’Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni. 2. L’Autorita’ puo’ disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell’Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia’ commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita; b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita’. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati: a) previa notifica scritta da parte dell’Autorita’ al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l’Autorita’ intende adottare in caso di nuove violazioni; b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera a) e ove persista la pretesa violazione. 4. L’Autorita’ puo’ disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell’Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono: a) necessari per una delle seguenti ragioni: 1) ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l’incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalita’, nonche’ contro violazioni della dignita’ umana dei singoli individui; 2) tutela della sanita’ pubblica; 3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; 4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori; b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; c) proporzionati a tali obiettivi. 5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un’indagine penale, l’Autorita’ adotta i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver: a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione e’ soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati; b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell’Unione europea alla cui giurisdizione e’ soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti. 6. In caso di urgenza, l’Autorita’ puo’ derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato membro dell’Unione europea alla cui giurisdizione e’ soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell’urgenza. 7. L’Autorita’ e’ altresi’ competente ad applicare l’articolo 3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo. 8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera a), nonche’ degli articoli 32 e 32-bis, l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell’Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell’adozione di un formale richiamo, l’Autorita’ puo’ altresi’ ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all’operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell’ordine, l’Autorita’ irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all’operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell’Unione europea.».

Art. 4 Definizioni 1. L’articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) "servizio di media audiovisivo": 1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che e’ sotto la responsabilita’ editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale e’ la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo": i servizi prestati nell’esercizio di attivita’ precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunita’ di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalita’ principale non e’ la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo e’ meramente incidentale e non ne costituisce la finalita’ principale, quali, a titolo esemplificativo: a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;, b) i giochi in linea; c) i motori di ricerca; d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; e) i servizi testuali autonomi; f) i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna; ovvero 2) una comunicazione commerciale audiovisiva; b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui e’ riconducibile la responsabilita’ editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita’ di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita’ editoriale incombe a terzi; c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita’ di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi; h) "responsabilita’ editoriale", l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All’interno del presente testo unico, l’espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g); i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb); m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; n) "emittente a carattere comunitario", l’emittente che ha la responsabilita’ editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu’ del 5 per cento di pubblicita’ per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21; o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio dall’emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica; p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita’ di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica; q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa’ dell’informazione ai sensi dall’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato; s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le seguenti attivita’: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita’ esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa’ concessionaria, secondo le modalita’ e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento; u) "ambito nazionale", l’esercizio dell’attivita’ di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all’ambito locale; v) "ambito locale radiofonico", l’esercizio dell’attivita’ di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti; z) "ambito locale televisivo", l’esercizio dell’attivita’ di radiodiffusione televisiva in uno o piu’ bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche’ con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito e’ denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell’attivita’ di radiodiffusione televisiva e’ unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l’espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita’ editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l’emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la meta’ del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre; 2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l’emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione; 3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu’ del 5 per cento di pubblicita’ per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; 4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita’ sociale, quali salute, sanita’ e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio; 5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l’emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d’informazione; 6) "emittente analogica di televendite", l’emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita’ dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l’emittente caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo’ avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu’ del 10 per cento di pubblicita’ per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione; 2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l’emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all’informazione, di cui almeno il 50 per cento all’informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali; 3) "emittente radiofonica nazionale", l’emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio; cc) "opere europee": 1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 1.1) le opere originarie di Stati membri; 1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2); 1.3) le opere co-prodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l’Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi; 1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu’ degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti: 2.1) esse sono realizzate da uno o piu’ produttori stabiliti in uno o piu’ di tali Stati; 2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu’ produttori stabiliti in uno o piu’ di tali Stati; 2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e’ prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e’ controllata da uno o piu’ produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell’Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu’ produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attivita’ economica e comprendenti la pubblicita’ televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione; ee) "pubblicita’ televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attivita’ commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita’ televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali; gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attivita’ di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando e’ fatta dietro pagamento o altro compenso; hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attivita’ o i propri prodotti; ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio cosi’ che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso; mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita’ consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell’ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; nn) "Autorita’", l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico. 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita’ svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.».

Art. 5

Garanzie per gli utenti

1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e’ sostituita dalla seguente: «Disciplina dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo I, del Titolo
IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituita
dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media
audiovisivi e radiofonici – Norme a tutela dell’utenza».
2. L’articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Disposizioni generali). – 1. I fornitori di servizi di
media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai
destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente
almeno alle seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore di servizi di media;
b) l’indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di
servizi di media;
c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi
l’indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono
di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
d) il recapito degli uffici dell’Autorita’ e dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli
utenti.
2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali
offerti sulla televisione digitale nonche’ la possibilita’ per gli
operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e
aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali,
l’Autorita’, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica
dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a
pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalita’ di
attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica
digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi in ordine di priorita’:
a) garanzia della semplicita’ d’uso del sistema di ordinamento
automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con
particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle
emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione
nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente,
in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici:
semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport,
musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere
adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione
delle emittenti locali di qualita’ e quella legata al territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi
rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu’
ampio pluralismo in condizioni di parita’ tra i soggetti operanti nel
mercato, dovra’ essere riservata per ciascun genere una serie di
numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di
media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione,
prevedendo la possibilita’, sulla base di accordi, di scambi della
numerazione all’interno di uno stesso genere, previa comunicazione
alle autorita’ amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del
mercato, sentiti i soggetti interessati.
3. Il Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per
l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale
terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante
sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata
dall’Autorita’ ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di
utilizzo del numero assegnato. L’attribuzione dei numeri ai soggetti
gia’ abilitati all’esercizio della radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale terrestre e’ effettuata con separato provvedimento
integrativo dell’autorizzazione.
4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata
dall’Autorita’ ai sensi del comma 2 o delle condizioni di utilizzo
del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3, il Ministero
dispone la sospensione dell’autorizzazione a trasmettere e
dell’utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due
anni. La sospensione e’ adottata qualora il soggetto interessato,
dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento ed
essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi
provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata
violazione, nei tre anni successivi all’adozione di un provvedimento
di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione a
trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato.
5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi
di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignita’
umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza,
sesso, religione o nazionalita’.
6. E’ favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita’
sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di
tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal
fine, prevedono l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni
di categoria.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

Art. 6 Protezione del diritto d’autore 1. Dopo l’articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ inserito il seguente: «Art. 32-bis (Protezione dei diritti d’autore). – 1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societa’ dell’informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, ed in particolare: a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti; b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprieta’ intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca. 3. L’Autorita’ emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.».

Art. 7

Eventi di particolare rilevanza

1. Dopo l’articolo 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e’ inserito il seguente:
«Art. 32-ter (Eventi di particolare rilevanza). – 1. Con
deliberazione dell’Autorita’ e’ compilata una lista degli eventi,
nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa’
di cui e’ assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in
diretta o in differita. L’Autorita’ determina altresi’ se le
trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in
differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e’ comunicata
alla Commissione europea secondo quanto previsto dall’articolo
3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del
Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio.».

Art. 8 Brevi estratti di cronaca 1. Dopo l’articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ inserito il seguente: «Art. 32-quater (Brevi estratti di cronaca). – 1. Con regolamento dell’Autorita’ sono individuate le modalita’ attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico. 2. Il regolamento dovra’ prevedere, fra l’altro, che: a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione; b) venga indicata la fonte del breve estratto; c) l’accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento; e) l’accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma e’ offerto in differita dallo stesso fornitore; f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione; g) l’eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.».

Art. 9 Tutela dei minori 1. La rubrica del Capo II, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva». 2. L’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituito dal seguente: «Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori). – 1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all’orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato e’ adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d’intesa con l’Autorita’, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all’autorita’ ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale. 2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un’avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all’inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo. 3. Fermo il rispetto delle norme dell’Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall’articolo 3, nonche’ dall’articolo 32, comma 5, e dall’articolo 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonche’ dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, e’ comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione. 4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, ne’ forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00. 5. L’Autorita’, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignita’ umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l’uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 e’ offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l’accesso al contenuto stesso, salva la possibilita’ per l’utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione; b) il codice segreto dovra’ essere comunicato con modalita’ riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita’ nell’utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio. 6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni. 7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi’ tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. 8. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e’ disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunita’. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche’ di trasmissioni con le stesse finalita’ rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche’ a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e’ determinato dall’Autorita’. 11. L’Autorita’ stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorita’, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall’Autorita’ ai sensi del comma 5.».

Art. 10 Comunicazioni commerciali 1. La rubrica del Capo IV, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla pubblicita’, le sponsorizzazioni e l’inserimento di prodotti». 2. Dopo l’articolo 36 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ inserito il seguente: «Art. 36-bis (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). – 1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali; c) le comunicazioni commerciali audiovisive: 1) non pregiudicano il rispetto della dignita’ umana; 2) non comportano ne’ promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita’, religione o convinzioni personali, disabilita’, eta’ o orientamento sessuale; 3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; 4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente; d) e’ vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita’ principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita’ e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita’ pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l’attivita’ principale dell’azienda deve farsi riferimento all’incidenza del fatturato delle singole attivita’ di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita’ di impresa nell’ambito del territorio nazionale; e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne’ incoraggiano il consumo smodato di tali bevande; f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica; g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulita’, ne’ li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, ne’ sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, ne’ mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. 2. Il Ministero, d’intesa con l’Autorita’ e sentito il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e’ raccomandata. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

Art. 11 Interruzioni pubblicitarie 1. L’articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituito dal seguente: «Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie). – 1. La pubblicita’ televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita’ televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali. 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicita’ televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l’integrita’, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche’ della sua durata e natura, nonche’ i diritti dei titolari. 3. L’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e’ consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. 4. La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, puo’ essere interrotta da pubblicita’ televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. 5. La pubblicita’ e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo’ essere interrotta da pubblicita’ televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche’ la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. 6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu’ una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. 7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicita’ inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. 8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicita’ radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e’ regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita’ sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonche’ dall’articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni. 9. La pubblicita’ televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri: a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne’, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande; b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili; c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita’ terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrieta’; f) non usare l’indicazione del rilevante grado alcolico come qualita’ positiva delle bevande. 10. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza di cui all’articolo 26, comma 3, puo’ comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ alla pubblicita’ ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.».

Art. 12 Limiti di affollamento 1. L’articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituito dal seguente: «Art. 38 (Limiti di affollamento). – 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo’ eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. 2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non puo’ eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d’orologio; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite e’ fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. 3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita’ da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, e’ portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita’ diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita’ diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un’ora e dodici minuti al giorno. 4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d’orologio non deve superare il 20 per cento. 5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non puo’ eccedere per l’anno 2010 il 16 per cento, per l’anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall’anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d’orologio; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo’ eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella successiva. 8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita’, ove siano comprese forme di pubblicita’ diverse dagli spot, e’ del 35 per cento. 9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non puo’ eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. 10. La pubblicita’ locale e’ riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche,e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all’articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicita’ nazionale, pubblicita’ locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l’interconnessione. 11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita’ che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti, anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima programmazione di nazionalita’ europea, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo. 13. Ai fini del presente articolo, l’ora d’orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall’ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l’inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica.».

Art. 13

Sponsorizzazioni

1. L’articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e
radiofonici e sulle sponsorizzazioni). – 1. I servizi di media
audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti
criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la
programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in
nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da
ledere la responsabilita’ e l’autonomia editoriale dei fornitori di
servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei
confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi
sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor
all’inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all’acquisto o al noleggio dei prodotti o
servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere
sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita’
principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o
altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di
superalcolici.
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di
programmi da parte di imprese le cui attivita’ comprendano la
produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo’
riguardare la promozione del nome o dell’immagine dell’impresa, ma
non puo’ promuovere specifici medicinali o cure mediche che si
possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito
locale puo’ esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi,
trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati
dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le
forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive
modificazioni.
5. E’ vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e
di notiziari di carattere politico.
6. E’ vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i
programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ alle
emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

Art. 14 Televendite 1. All’articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all’articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e’ ridotta a tre minuti. 2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita’, alle televendite, ovvero all’autopromozione non si applicano l’articolo 37, commi da 1 a 7, l’articolo 38, comma 2, e l’articolo 44.».

Note all’art. 14:
– Il testo dell’art. 40, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 40 (Disposizioni sulle televendite). – 1. E’
vietata la televendita che vilipenda la dignita’ umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita’,
offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza
o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di
sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a
stipulare contratti di compravendita o di locazione di
prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare
pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i
seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare
un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la
credulita’;
b) non esortare direttamente i minori a persuadere
genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni
pericolose.
2-bis. Le finestre di televendita non concorrono al
computo dei limiti di cui all’art. 38, sono chiaramente
identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno
una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso
della radiofonia la durata minima e’ ridotta a tre minuti.
2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla
pubblicita’, alle televendite, ovvero all’autopromozione
non si applicano l’art. 37, commi da 1 a 7, l’art. 38,
comma2, e l’art. 44.».

Art. 15

Inserimento di prodotti

1. Dopo l’articolo 40 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, e’ inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Inserimento di prodotti). – 1. L’inserimento di
prodotti e’ consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie
prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e
in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi
per bambini. L’inserimento puo’ avvenire sia dietro corrispettivo
monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e
servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro
inclusione all’interno di un programma.
2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere
conformi ai seguenti requisiti:
a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la
loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in
modo da compromettere la responsabilita’ e l’indipendenza editoriale
del fornitore di servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l’acquisto o la locazione di
beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti
promozionali a tali beni o servizi;
c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.
3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti e’
prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media
audiovisivi ovvero da societa’ da esso controllata i telespettatori
devono essere chiaramente informati dell’esistenza dell’inserimento
di prodotti medianti avvisi all’inizio e alla fine della
trasmissione, nonche’ alla ripresa dopo un’interruzione
pubblicitaria.
4. E’ vietato l’inserimento di prodotti a base di tabacco o di
sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale attivita’
e’ costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di
tabacco. E’ altresi’ vietato l’inserimento di prodotti medicinali o
di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su
prescrizione.
5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie
di pubblicita’ e gli altri soggetti interessati, adottano, con
procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei
principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure di
auto-regolamentazione sono comunicate all’Autorita’ che ne verifica
l’attuazione.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente ai
programmi prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 16

Produzione audiovisiva europea

1. L’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee). – 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia
lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione
della produzione audiovisiva europea.
2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro
tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita’, servizi di
teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su
qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni
anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere
europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente
dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20
per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi
cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte.
3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10
per cento almeno dei propri introiti netti annui, cosi’ come indicati
nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile,
alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di
opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita’, da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui
esso ha la responsabilita’ editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o
distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di
soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere
raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire
quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione,
incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta
radiotelevisiva nonche’ i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,
al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all’interno di
questa quota, nel contratto di servizio e’ stabilita una riserva non
inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di
animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per
i beni e le attivita’ culturali, di natura non regolamentare, da
adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte,
nonche’ le quote percentuali da riservare a queste ultime nell’ambito
delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2
e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo
del mercato e della disponibilita’ delle stesse.
4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti
alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto
delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e
l’accesso alle stesse, secondo le modalita’ definite dall’Autorita’
con proprio regolamento da adottare entro tre mesi.
5. L’Autorita’ stabilisce con proprio regolamento i criteri per la
limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque
connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e
realizzazione dell’opera da parte dei produttori indipendenti. Gli
operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la
disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche,
su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da
comunicare alla Autorita’, che ne verifica la rispondenza a quanto
stabilito dal presente comma.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale.
7. L’Autorita’ provvede, mediante procedure di co-regolamentazione,
alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di
quella esistente, coerente con i principi di cui al presente
articolo, a quelli di cui all’articolo 3-decies della direttiva
89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive
modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a
richiesta la promozione puo’ riguardare, fra l’altro, il contributo
finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere
europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale
ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi
offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 40-bis.
8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base
annua dall’Autorita’. Ai fini della verifica annuale dell’osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta sulla base
delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati,
l’Autorita’ stabilisce con proprio regolamento i criteri per la
valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli
palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno
degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che
abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicita’, da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento, inferiore all’1 per cento o che abbiano
natura di canali tematici, in quest’ultima ipotesi nonche’ nel caso
di canali generalisti che superano la predetta soglia dell’ 1 per
cento, anche tenendo conto dell’effettiva disponibilita’ delle opere
in questione sul mercato. Il regolamento dell’Autorita’ definisce
altresi’ le modalita’ di comunicazione dell’adempimento degli
obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di
riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.».
2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell’articolo 44
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, e’ adottato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17 Norme integrative e di coordinamento 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» e’ sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; dopo le parole: «dell’informazione» sono aggiunte le seguenti: «, la tutela dei diritti d’autore e di proprieta’ intellettuale»; la parola comunitario e’ sostituita dalle seguenti «dell’Unione europea»; b) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti). – 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce: a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varieta’ di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita’ di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta’ di concorrenza, delle opportunita’ offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita’ nel sistema delle comunicazioni; b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale. 2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e’ effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identita’ personale, in conformita’ alla legislazione vigente in materia.»; c) la rubrica dell’articolo 5 e’ sostituita dalla seguente: «Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»; d) all’ articolo 5, comma 1, la parola: «radiotelevisivo» e’ sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera a), le parole: «mercato radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera b) le parole: «fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale»; e le parole: «l’attivita’ di operatore di rete, per le attivita’ di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita’ dianzi menzionate»; le parole: «in applicazione della delibera dell’Autorita’ 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001» sono soppresse; le parole: «l’autorizzazione all’attivita’ di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «l’autorizzazione all’attivita’ di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale» e, in fine, le parole: «o di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta»; alla lettera d) le parole: «per la fornitura di contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente»; la parola: «radiofonici» e’ sostituita dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; e, in fine, le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera e), il numero 1) e’ sostituito dal seguente: «1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a societa’ collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a societa’ collegate e controllate;»; alla lettera e), numero 2), le parole: «soggetti autorizzati a fornire contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta»; le parole: «e fornitori indipendenti di contenuti e servizi,» sono sostituite dalle seguenti: «ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti,»; alla lettera e), numero 3), le parole: «dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta»; alla lettera f) le parole: «i fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta»; e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi»; alla lettera g) le parole: «operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; il numero 1) della lettera g) e’ sostituito dal seguente: «1) l’emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilita’ separata per ciascuna autorizzazione»; il numero 2) della lettera g) e’ sostituito dal seguente « 2) l’emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria. »; alla lettera g), dopo il numero 2), e’ aggiunto il seguente: «2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri»; alla lettera h) le parole: «del fornitore di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla lettera i) le parole: «per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della lettera i) dopo le parole: «radiotelevisive locali» e’ aggiunta la seguente: «analogiche»; e) l’articolo 6 e’ soppresso; f) la rubrica dell’articolo 7 e’ sostituita dalla seguente: «Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; g) all’articolo 7, comma 1, le parole: «radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico»; al comma 2, lettera a), dopo la parola: «opinioni» le parole «, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» sono soppresse; al comma 3 le parole: «radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole: «nella Comunita’ europea» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Unione europea»; h) all’articolo 8, comma 2, le parole: «di radiodiffusione televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi»; le parole: « titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati a diffondere i propri contenuti»; i) la rubrica dell’articolo 9 e’ sostituita dalla seguente: «Ministero dello sviluppo economico»; l) all’articolo 9, comma 2, le parole: «Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; al comma 3, le parole: «nel settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; m) la rubrica dell’articolo 10 e’ sostituita dalla seguente: «Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni»; n) all’articolo 10, comma 1, le parole: «anche radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici»; al comma 2 le parole: «in materia di radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; o) all’articolo 11, comma 1, le parole: «materia radiotelevisiva» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; p) all’articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «per fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera d) la parola: «licenza» e’ sostituita dalla seguente: «autorizzazione»; q) all’articolo 15, comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»; r) la rubrica del Capo II, del Titolo III, e’ sostituita dalla seguente: «Disciplina dell’emittente su frequenze terrestri»; la rubrica dell’articolo 16 e’ sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri»; s) all’articolo 16, comma 1, la parola «televisivi» e’ sostituita da quella «audiovisivi». Il comma 3 e’ soppresso; t) all’articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti» e’ sostituita dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Con proprio regolamento, l’Autorita’ provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l’Autorita’ provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata.»; u) nella rubrica dell’ articolo 18 le parole: «fornitore di contenuti televisivi» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi»; al comma 2 le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; v) nella rubrica dell’articolo 19 le parole: «fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi»; z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, e’ sostituita dalla seguente: «Disciplina dell’emittente via satellite e via cavo». La rubrica dell’articolo 20 e’ sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite»; aa) l’articolo 20, comma 1, e’ sostituito dal seguente: «1. L’autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite e’ rilasciata dalla Autorita’ sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.»; bb) la rubrica dell’ articolo 21 e’ sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo»; cc) all’articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»; dopo il comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. L’autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e’ rilasciata dall’Autorita’ sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010»; dd) all’articolo 22, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono»; ee) dopo l’articolo 22 e’ inserito il seguente Titolo: «Titolo III (Attivita’). – Capo III-bis (Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta). – Art. 22-bis (Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta). – 1. L’attivita’ di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e’ soggetta al regime dell’autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all’Autorita’ una dichiarazione di inizio attivita’ nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorita’ stessa con proprio regolamento. 2. Nel rispetto del presente testo unico, l’Autorita’ adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attivita’, con riferimento a qualita’ e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l’attivita’, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell’attivita’ medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita’.»; ff) all’articolo 23, comma 1, secondo periodo, dopo la parola «emittenti» e’ inserita la seguente: «analogiche»; al comma 3 le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 4 dopo la parola: «emittenti» e’ inserita la seguente: «analogiche» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; gg) all’articolo 25, comma 1, le parole: «le licenze e» sono soppresse; hh) all’articolo 26, ai commi 1 e 2, dopo la parola: «radiotelevisive» e’ inserita la seguente: «analogiche»; al comma 1 le parole: «alla fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»; ii) all’articolo 27, comma 1, dopo le parole: «emittenti televisive» e’ inserita la seguente: «analogiche»; al comma 5, dopo le parole «radiodiffusione sonora e televisiva» e’ aggiunta la seguente «analogica»; dopo le parole: «emittenti televisive» e’ aggiunta la seguente «analogiche»; e in fine, dopo la parola «emittenti» sono aggiunte le seguenti « radiofoniche analogiche»; al comma 6 dopo le parole «emittenti» sono aggiunte le seguenti «analogiche». ll) all’articolo 28, comma 2, dopo le parole «ciascuna emittente» e’ inserita la parola «analogica»; mm) all’articolo 29, comma 1, dopo la parola «radiotelevisive» e’ inserita la seguente: «analogiche»; al comma 2, dopo la parola: «locali» e’ aggiunta la seguente: «analogiche»; e, in fine, dopo la parola: «emittenti» e’ aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 3 dopo la parola «radiofoniche» e’ aggiunta la seguente: «analogiche»; e dopo la parola «televisive» e’ aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 7, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 8, dopo le parole: « interconnesse tra emittenti» e’ aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 8, dopo le parole: «limiti previsti per le emittenti» e’ aggiunta la seguente: «analogiche»; nn) la rubrica dell’articolo 30 e’ sostituita dalla seguente: «Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al primo periodo ed al terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «emittenti televisive» e’ aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 2, le parole: «lettera q)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera aa)»; oo) la rubrica del Capo V del Titolo III e’ sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; pp) dopo l’articolo 32-quater e’ inserito il seguente: «Art. 32-quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica). – 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. 2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verita’ ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all’emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purche’ questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita’ penali. 3. La rettifica e’ effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato puo’ trasmettere la richiesta all’Autorita’, che provvede ai sensi del comma 4. 4. Fatta salva la competenza dell’autorita’ giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l’emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorita’, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l’Autorita’ ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorita’ stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. 5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.»; qq) all’articolo 33, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine, sono aggiunte le parole: «Analoga richiesta potra’ essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.»; rr) all’articolo 35, comma 2, le parole: «all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 32, comma 2, e dell’articolo 36-bis»; al comma 3 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; al comma 4 le parole: «dell’emittente sanzionata» sono sostituite dalle seguenti: « del soggetto sanzionato»; al comma 4-bis le parole: «del comma 6-bis dell’articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 35-bis»; ss) dopo l’articolo 35 e’ inserito il seguente: «Art. 35-bis (Valori dello sport). – 1. Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la gioventu’ e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»; tt) all’articolo 43, comma 10, le parole: «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera s)»; uu) all’articolo 45, comma 2, lettera q), le parole: «dell’articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 32, comma 3»; vv) all’articolo 51, comma 1, lettera c), le parole: «sulla pubblicita’, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40» sono sostituite dalle seguenti: «sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicita’ televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis»; alla lettera h) le parole: «all’articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 32-bis»; alla lettera i) le parole: «4, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «32, comma 2»; al comma 4 e al comma 9 le parole: «o del fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica, o dell’emittente radiofonica»; zz) all’articolo 53, comma 1, le parole: «per la diffusione circolare dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici».

Note all’art. 17:
– Il testo degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
33, 35, 43, 45, 51 e 53 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, come modificati dal presente decreto, cosi’
recitano:
«Art. 3 (Principi fondamentali). – 1. Sono principi
fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e
della radiofonia la garanzia della liberta’ e del
pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la
tutela della liberta’ di espressione di ogni individuo,
inclusa la liberta’ di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere,
l’obiettivita’, la completezza, la lealta’ e
l’imparzialita’ dell’informazione, la tutela dei diritti
d’autore e di proprieta’ intellettuale l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose e la salvaguardia delle diversita’ etniche e del
patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello
nazionale e locale, nel rispetto delle liberta’ e dei
diritti, in particolare della dignita’ della persona, della
promozione e tutela del benessere, della salute e
dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del
minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto
dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti
nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e
regionali.».
«Art. 5 (Principi generali del sistema dei servizi di
media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del
pluralismo e della concorrenza). – 1. Il sistema dei
servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia
del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel sistema dei servizi
di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di
comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita’ e
tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il
mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i
criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso
soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima
trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo
svolgimento delle attivita’ di operatore di rete o di
emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a
richiesta o di emittente radiofonica digitale oppure di
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato, con la previsione del regime
dell’autorizzazione per le attivita’ dianzi menzionate;
l’autorizzazione non comporta l’assegnazione delle
radiofrequenze, che e’ effettuata con distinto
provvedimento l’autorizzazione all’attivita’ di emittente o
di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o
di emittente radiofonica digitale non puo’ essere
rilasciata a societa’ che non abbiano per oggetto sociale
l’esercizio dell’attivita’ radiotelevisiva, editoriale o
comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo;
fatto salvo quanto previsto per la societa’ concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le
amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche
economici, le societa’ a prevalente partecipazione pubblica
e le aziende ed istituti di credito non possono, ne’
direttamente ne’ indirettamente, essere titolari di titoli
abilitativi per lo svolgimento delle attivita’ di operatore
di rete o di emittente, anche radiofonica digitale, o di
fornitore di servizi di media a richiesta.
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo
svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via
cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto,
delle attivita’ di cui alla lettera b), nonche’ previsione
di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi,
comunque non inferiore a dodici anni, per le attivita’ su
frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita’
di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento
delle attivita’ di fornitura di cui alla lettera b),
rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale,
quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri,
stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti
tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non
possono essere, contemporaneamente, titolari di
autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in
ambito locale o emittente radiofonica digitale in ambito
nazionale e in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente,
anche radiofonica digitale, in ambito locale di irradiare
nello stesso bacino piu’ del 20 per cento di programmi
televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di non effettuare discriminazioni nei confronti
delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non
riconducibili a societa’ collegate e controllate, rendendo
disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche
messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche
digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta
riconducibili a societa’ collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello
stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di
qualita’ trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra
emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di
servizi di media a richiesta appartenenti a societa’
controllanti, controllate o collegate ed emittenti, anche
radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a
richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo,
comunque, che gli operatori di rete cedano la propria
capacita’ trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto
dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui
alla delibera dell’Autorita’ del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita’,
le informazioni ottenute dalle emittenti, anche
radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a
richiesta non riconducibili a societa’ collegate e
controllate, esclusivamente per il fine di concludere
accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con
divieto di trasmettere a societa’ controllate o collegate o
a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per le emittenti, anche radiofoniche
digitali, e per i fornitori di servizi di media a
richiesta, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento
di programmi di osservare pratiche non discriminatorie tra
le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di
mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di
esclusiva, le norme in tema di diritto d’autore e la libera
negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese,
diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica,
operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o
della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di
consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso
e l’interconnessione alle infrastrutture di comunicazione,
l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico
generale, la valutazione dell’attivita’ di installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quella di
fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo
stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza di
sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie,
prevedendo, comunque, che:
1) l’emittente, anche radiofonica digitale, o il
fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche
fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di
contabilita’ separata per ciascuna autorizzazione;
2) l’emittente, anche radiofonica digitale, che sia
anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale,
ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla
separazione societaria;
2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non
si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito
locale su frequenze terrestri;
h) diritto delle emittenti, anche radiofoniche
digitali, ad effettuare collegamenti in diretta e di
trasmettere dati e informazioni all’utenza sulle stesse
frequenze messe a disposizione dall’operatore di rete;
i) obbligo, per le emittenti, anche analogiche, per
le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale e
per la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su
tutto il territorio per il quale e’ stato rilasciato il
titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all’art. 26, comma 1, per le
emittenti radiotelevisive locali analogiche e
l’articolazione, anche locale, delle trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall’art. 45 per la
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere
occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela
dell’emittenza in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.».
«Art. 7 (Principi generali in materia di informazione e
di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici). – 1.
L’attivita’ di informazione mediante servizio di media
audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di
interesse generale ed e’ svolta nel rispetto dei principi
di cui al presente capo.
2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva,
comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli
avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o
giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire
contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze
terrestri;
c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e
politica in condizioni di parita’ di trattamento e di
imparzialita’, nelle forme e secondo le modalita’ indicate
dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle
dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali
indicati dalla legge;
e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e
tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile
allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L’Autorita’ stabilisce ulteriori regole per le
emittenti, anche analogiche e per le emittenti
radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale,
per rendere effettiva l’osservanza dei principi di cui al
presente capo nei programmi di informazione e di
propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e
specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la
societa’ concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e’ tenuta ad adempiere nell’ambito della
sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi
inclusa la produzione di opere audiovisive europee
realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire
l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di
promuovere la lingua italiana e la cultura, di
salvaguardare l’identita’ nazionale e di assicurare
prestazioni di utilita’ sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla societa’
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione, e’ utilizzabile esclusivamente ai fini
dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale
affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato
e senza turbare le condizioni degli scambi e della
concorrenza nell’Unione europea. Ferma la possibilita’ per
la societa’ concessionaria di stipulare contratti o
convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche
amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento
pubblico in suo favore.».
«Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale). – 1. L’emittenza
radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le
culture regionali o locali, nel quadro dell’unita’
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme
le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
2. La disciplina del sistema dei servizi di media
audiovisivi tutela l’emittenza in ambito locale e riserva,
comunque, un terzo della capacita’ trasmissiva, determinata
con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze
per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai
soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale
ambito.».
«Art. 9 (Ministero dello sviluppo economico). – 1. Il
Ministero esercita le competenze stabilite nel presente
testo unico nonche’ quelle ricadenti nelle funzioni e nei
compiti di spettanza statale indicati dall’art. 32-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre
2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro dello sviluppo
economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e
della radiofonia:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
3. Presso il Ministero operano, nei settori dei servizi
di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di
controllo in materia di televendite e spot di televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed
assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti
il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,
totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonche’ il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori.».
«Art. 10 (Competenze in materia di servizi di media
audiovisivi e radiodiffusione dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni). – 1. L’Autorita’,
nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge,
assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona
nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di
media audiovisivi o radiofonici;
2. L’Autorita’, in materia di servizi di media
audiovisivi e radiofonici esercita le competenze richiamate
dalle norme del presente testo unico, nonche’ quelle
rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle
norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e,
in particolare le competenze di cui alla legge 6 agosto
1990, n. 223, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla
legge 31 luglio 1997, n. 249.».
«Art. 11 (Altre competenze). – 1. Restano ferme le
competenze in materia di servizi di media audiovisivi e
radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati
personali e all’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato.».
«Art. 12 (Competenze delle regioni). – 1. Le regioni
esercitano la potesta’ legislativa concorrente in materia
di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o
provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori
principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell’Unione europea e di
quella nazionale, nonche’ dei piani nazionali di
ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti
locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, proporzionalita’ e
obiettivita’, nonche’ nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze
naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale, o
per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato destinati alla diffusione in
ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi
di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi,
tenendo conto della potenzialita’ economica del soggetto
richiedente, della qualita’ della programmazione prevista e
dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate,
della qualita’ dei programmi, delle quote percentuali di
spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del
personale dipendente, con particolare riguardo ai
giornalisti iscritti all’Albo professionale, e degli indici
di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore
di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale,
qualora abbia richiesto una o piu’ autorizzazioni per lo
svolgimento dell’attivita’ di fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a ottenere almeno un’autorizzazione che
consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi
numerici di cui alla autorizzazione rilasciata.».
«Art. 15 (Attivita’ di operatore di rete). – 1. Fatti
salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione
dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora e televisiva, previsti dal codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi
di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di
interesse generale, la disciplina per l’attivita’ di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attivita’ e’ soggetta al regime
dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 25 del
citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese
quelle di collegamento, per la diffusione televisiva e’
conseguito con distinto provvedimento ai sensi della
delibera dell’Autorita’ 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese
quelle di collegamento, per la diffusione sonora e’
conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del
regolamento di cui all’art. 24, comma 1, della legge 3
maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di
cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n.
112.
5. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 ha
durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici
anni ed e’ rinnovabile per uguali periodi. Il Ministero
dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata
delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai
sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
6. L’operatore di rete televisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale e’ tenuto al rispetto delle
norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di
particolare valore alle reti per la televisione digitale
terrestre stabilite dall’Autorita’.
7. L’attivita’ di operatore di rete via cavo o via
satellite e’ soggetta al regime dell’autorizzazione
generale, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259.».
«Art. 16 (Autorizzazione per emittente su frequenze
terrestri). – 1. L’autorizzazione per la fornitura di
contenuti audiovisivi e di dati destinati alla diffusione
in tecnica digitale su frequenze terrestri e’ rilasciata
dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla
deliberazione dell’Autorita’ 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS, salvo quanto previsto dall’art. 18.
2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata
ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi
previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla
deliberazione dell’Autorita’ del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS.
3. (soppresso)».
«Art. 17 (Contributi). – 1. L’Autorita’ adotta i
criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le
autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su
frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell’art.
1, comma 6, lettera c), n. 5, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i
contributi nella misura prevista dall’art. 5 della
deliberazione dell’Autorita’ del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS.
2-bis. Con proprio regolamento, l’Autorita’ provvede ad
uniformare i contributi previsti per le diffusioni su
frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti
per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo
regolamento, l’Autorita’ provvede ad uniformare i
contributi dovuti dai fornitori di servizi di media
audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione
elettrica impiegata.
«Art. 18 (Autorizzazione emittente su frequenze
terrestri in ambito regionale e provinciale). – 1.
L’autorizzazione per la fornitura di servizi di media
audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente,
regionale o provinciale, e’ rilasciata dai competenti
organi della regione o della provincia, nel rispetto dei
principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base
dei principi di cui all’art. 12.
2. Ai fini della definizione dell’ambito regionale o
provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto
dall’art. 2, comma 1, lettera z).
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere
rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all’art. 12,
comma 1, lettera d).
4. Qualora l’operatore di rete televisiva in tecnica
digitale in ambito locale abbia richiesto una o piu’
autorizzazioni per lo svolgimento di attivita’ di cui al
comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione
che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi
televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle
autorizzazioni per emittente in ambito regionale e
provinciale, rispettivamente da parte della regione o della
provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate
secondo i criteri di cui alla deliberazione dell’Autorita’
n. 435/01/CONS.».
«Art. 19 (Autorizzazione emittente radiofonica digitale
su frequenze terrestri). – 1. La disciplina
dell’autorizzazione per la prestazioni di servizi
radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale e’
contenuta nel regolamento di cui all’art. 15, comma 3.».
«Art. 20 (Autorizzazioni alla prestazione di servizi
media audiovisivi o radiofonici via satellite). – 1.
L’autorizzazione alla prestazione di servizi media
audiovisivi lineari o radiofonici via satellite e’
rilasciata dalla Autorita’ sulla base della disciplina
stabilita con proprio regolamento.».
«Art. 21 (Autorizzazioni alla prestazione di servizi di
media audiovisivi o radiofonici via cavo). – 1.
L’autorizzazione alla prestazione di servizi di media
audiovisivi lineari o radiofonici via cavo e’ rilasciata
dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con
regolamento dell’Autorita’.
1-bis. L’autorizzazione alla prestazione di servizi di
media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di
comunicazione elettronica e’ rilasciata dall’Autorita’
sulla base della disciplina stabilita con proprio
regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010.
«Art. 22 (Trasmissioni simultanee). – 1. Al fine di
favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie
trasmissive, alle emittenti, anche radiofoniche digitali,
che diffondono in chiaro su frequenze terrestri e’
consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione
simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di
comunicazione elettronica, sulla base della disciplina
stabilita con regolamento dell’Autorita’.».
«Art. 23 (Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica
analogica). – 1. Il periodo di validita’ delle concessioni
e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in
tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite
ai sensi dell’art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive
in tecnica analogica in ambito locale, e’ prolungato dal
Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla
scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica
digitale. Tale domanda puo’ essere presentata entro il 25
luglio 2005 dai soggetti che gia’ trasmettono
contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
analogiche nazionali, con una copertura in tecnica digitale
di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Fino all’attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, i soggetti non titolari di concessione in
possesso dei requisiti di cui all’art. 6, commi 1, 3, 4, 6,
8 e 9, della deliberazione dell’Autorita’ 1° dicembre 1998,
n. 78, possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione
televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli
obblighi del concessionario.
3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale all’interno di ciascun bacino di utenza, e nel
rispetto della definizione di ambito locale televisivo di
cui all’art. 2, comma 1, lettera z), un medesimo soggetto
puo’ detenere, anche tramite societa’ controllate o
collegate, un numero plurimo di concessioni e
autorizzazioni per l’esercizio dell’attivita’ televisiva in
ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 29.
4. Alle emittenti analogiche che trasmettono in ambito
provinciale, fermi restando i limiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettera z), e’ consentito di trasmettere,
indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non
superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso
soggetto e’ consentita la programmazione anche unificata
fino all’intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
delle frequenze televisive in tecnica digitale e’
consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio
2004, n. 112, di proseguire nell’esercizio anche dei bacini
eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle emissioni televisive
provenienti da Campione d’Italia.».
«Art. 25 (Disciplina dell’avvio delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale). – 1. Fino all’attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a
qualunque titolo attivita’ di radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti
previsti per ottenere l’autorizzazione per la
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale
terrestre, ai sensi dell’art. 2-bis del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche
attraverso la ripetizione simultanea dei programmi gia’
diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni
fino alla completa conversione delle reti, nonche’
richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei
termini previsti dalla deliberazione dell’Autorita’ n.
435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, e le
autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della
medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 43, i
limiti previsti dall’art. 2-bis, comma 1, quinto periodo,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonche’
quelli stabiliti per la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della
delibera dell’Autorita’ n. 435/01/CONS, si applicano fino
all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale.».
«Art. 26 (Trasmissione dei programmi e collegamenti di
comunicazioni elettroniche). – 1. Fino alla completa
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le
emittenti radiotelevisive analogiche locali possono
trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre un quarto delle ore di
trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e’
rilasciata la concessione o l’autorizzazione.
Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale
facolta’ e’ consentita ai titolari di autorizzazione per
emittente, anche radiofonica digitale, in ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive analogiche locali e’
consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere
i propri programmi attraverso piu’ impianti di messa in
onda, nonche’ di utilizzare, su base di non interferenza, i
collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine
necessari. Alle medesime e’, altresi’, consentito di
utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche
necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio,
per la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di
copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi
direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra
emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita’. Le stesse imprese,
durante la diffusione dei programmi e sulle stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all’utenza, comprensive anche di inserzioni
pubblicitarie.
4. L’utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni
elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il
pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello
stabilito per l’attivita’ di radiodiffusione sonora e
televisiva locale.».
«Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami d’azienda).
– 1. Fino all’attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di
impianti o rami d’azienda tra emittenti televisive
analogiche private locali e tra queste e i concessionari
televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non
abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento
del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all’atto di presentazione
della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione
e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive
digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di
rami d’azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente
l’attivita’ televisiva in ambito nazionale o locale, a
condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla
diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche,
legittimamente operanti in virtu’ di provvedimenti della
magistratura, che non siano oggetto di situazione
interferenziale e non siano tra quelli risultati
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del
Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validita’ delle concessioni
per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in
ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di
rami di aziende, nonche’ di intere emittenti televisive
analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario, nonche’ le acquisizioni, da parte di
societa’ di capitali, di concessionarie svolgenti attivita’
televisiva o radiofonica costituite in societa’ cooperative
a responsabilita’ limitata. Ai soggetti a cui sia stata
rilasciata piu’ di una concessione per la radiodiffusione
sonora e’ consentita la cessione di intere emittenti
radiofoniche analogiche a societa’ di capitali di nuova
costituzione. Ai medesimi soggetti e’, altresi’, consentito
di procedere allo scorporo mediante scissione delle
emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti
analogiche concessionarie svolgenti attivita’ di
radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di
societa’ cooperative senza scopo di lucro, di associazioni
riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a
condizione che l’emittente mantenga il carattere
comunitario. E’ inoltre consentito alle emittenti di
radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di
ottenere che la concessione precedentemente conseguita a
carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto
avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente
articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di
comunicazione elettronica necessari per interconnettersi
con gli impianti acquisiti.».
«Art. 28 (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi).
– 1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei
programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli
impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in
funzione alla data di entrata in vigore della legge 3
maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta
utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti e i valori stabiliti ai sensi dell’art. 4 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici,
autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell’art. 32
della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche’ per
l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite
da ciascuna emittente analogica legittimamente operante.
Tali modifiche devono essere attuate su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio
e possono consentire anche un limitato ampliamento delle
aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
il Ministero autorizza, attraverso i propri organi
periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell’art. 32
della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa
o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di
sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il
Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli
impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in
ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e
3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi
periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a
razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad
agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino
alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che
attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia
ai sensi dell’art. 12, autorizza le riallocazioni di
impianti necessarie per realizzare tali finalita’.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale puo’ essere effettuata sugli impianti
legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti
di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti
possono essere convertiti alla tecnica digitale.
L’esercente e’ tenuto a darne immediata comunicazione al
Ministero.
7. In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva
in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che
superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a
carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle
regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro
adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province
autonome, purche’ ritenuti idonei, sotto l’aspetto
radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento
e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarita’ di autorizzazione o di altro
legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva
da’ diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio
di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e
di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture
compatibilmente con la disciplina vigente in materia di
realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica.».
«Art. 29 (Diffusioni interconnesse). – 1. La
trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle
emittenti radiotelevisive analogiche private locali, anche
operanti nello stesso bacino di utenza, e’ subordinata ad
autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro
un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso
tale termine senza che il Ministero medesimo si sia
espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo’
essere presentata da consorzi di emittenti locali
analogiche costituiti secondo le forme previste dall’art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, o dalle singole emittenti analogiche
concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive
intese.
3. L’autorizzazione abilita a trasmettere in
contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti
radiofoniche analogiche e di dodici ore per le emittenti
televisive analogiche. La variazione dell’orario di
trasmissione in contemporanea da parte di soggetti
autorizzati e’ consentita, previa comunicazione da
inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici
giorni. E’ fatto salvo il caso di trasmissioni informative
per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all’art. 5,
comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare,
durante i predetti programmi, l’autonoma e originale
identita’ locale e le relative denominazioni identificative
di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e’ fatto
divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione
che contraddistingue la programmazione comune in orari
diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti analogiche, televisive o radiofoniche,
che operano ai sensi del presente articolo sono considerate
emittenti esercenti reti locali.
7. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti
locali analogiche, televisive o radiofoniche, o alle
emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato
richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo
massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale
comporta la possibilita’ per detti soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o
produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati
membri dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno
ratificato la Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre
1991, n. 327, nonche’ i programmi satellitari. In caso di
interconnessione con canali satellitari o con emittenti
televisive estere questa potra’ avvenire per un tempo
limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per
l’interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti
a prevalente carattere comunitario sempreche’ le stesse
emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano
messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
analogiche comunitarie. L’applicazione di sanzioni in
materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al
presente comma.».
«Art. 30 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi). –
1. L’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei
programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito
nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze
di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve
allegare alla domanda il progetto tecnico dell’impianto.
L’autorizzazione e’ rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunita’ montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell’ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarita’ delle zone di montagna. I
comuni, le comunita’ montane e gli altri enti locali o
consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica
possono richiedere al Ministero autorizzazione
all’installazione di reti via cavo per la ripetizione
simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e
locale, fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera
f).
2. L’esercizio di emittenti televisive analogiche i cui
impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e
alla trasmissione via etere simultanea e integrale di
segnali televisivi di emittenti estere in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute e’ consentito, previa
autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. L’autorizzazione e’
rilasciata ai comuni, alle comunita’ montane e ad altri
enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione
limitata al territorio in cui risiedono le minoranze
linguistiche riconosciute, nell’ambito della riserva di
frequenze prevista dall’art. 2, comma 6, lettera g), della
legge 31 luglio 1997, n. 249. L’esercizio di emittenti
televisive analogiche che trasmettono nelle lingue delle
stesse minoranze e’ consentito alle medesime condizioni ai
soggetti indicati all’art. 2, comma 1, lettera aa), numero
3).».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
aprile 1992, n. 77, S.O.
«Art. 33 (Comunicati di organi pubblici). – 1. Il
Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed
eccezionali esigenze di pubblica necessita’, nell’ambito
interessato da dette esigenze, possono chiedere alle
emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che
analogiche, o alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi
comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi
immediatamente. Analoga richiesta potra’ essere effettuata
ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno
inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone
adeguato rilievo.
2. La societa’ concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e’ tenuta a trasmettere i
comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente
della Repubblica, dei Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte
Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo
precedere e seguire alle trasmissioni l’esplicita menzione
della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessita’ pubbliche la
richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha
effetto immediato. In questo caso egli e’ tenuto a darne
contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). – 1. Alla verifica
dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 34
provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti
dell’Autorita’, in collaborazione con il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
medesimo Comitato. All’attivita’ del Comitato il Ministero
fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le
proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all’art.
34, nonche’ dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36-bis,
limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela
dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell’Autorita’, previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a
quindici giorni per le giustificazioni, delibera
l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu’
gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o
dell’autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3
dell’art. 34 si applicano le sanzioni previste dall’art. 15
della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione dell’impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorita’ che, per quelle
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori,
dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
adeguata pubblicita’ anche mediante comunicazione da parte
del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e
II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del
codice adottato ai sensi dell’art. 35-bis si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
4 del presente articolo.
5. L’Autorita’ presenta al Parlamento, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti
dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni
irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorita’ invia alla Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa
sullo svolgimento delle attivita’ di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da
eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».
«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni). – 1. I soggetti che operano nel
sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a
notificare all’Autorita’ le intese e le operazioni di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall’Autorita’
medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati
dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L’Autorita’, su segnalazione di chi vi abbia
interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il
mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli
articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo
2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che
non si costituiscano, nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi
7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l’altro, oltre che
dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del
sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle
dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonche’
degli indici quantitativi di diffusione dei programmi
radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere
cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorita’, qualora accerti che un’impresa o un
gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare,
prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la
situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di
imprese e il singolo mercato interessato. In caso di
accertata violazione dei predetti limiti l’Autorita’
provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
e le intese che contrastano con i divieti di cui al
presente articolo sono nulli.
5. L’Autorita’, adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita’ di
cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l’esistenza, apre
un’istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene
affinche’ esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l’Autorita’ ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell’impresa,
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e’
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo’ essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle
licenze e delle autorizzazioni.
6. L’Autorita’, con proprio regolamento adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
5, i relativi procedimenti e le modalita’ di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell’apertura dell’istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita’ di questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio dell’istruttoria, il potere dell’Autorita’ di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all’istruttoria stessa. L’Autorita’ e’ tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita’ alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
7. All’atto della completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso societa’ qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non
puo’ essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere piu’ del 20 per cento del totale dei programmi
televisivi o piu’ del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, il limite al numero complessivo di programmi per
ogni soggetto e’ del 20 per cento ed e’ calcolato sul
numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge
n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica
digitale possono concorrere a formare la base di calcolo
ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della
popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per
cento non sono computati i programmi che costituiscono la
replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo
ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per
cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all’iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione costituito ai sensi dell’art. 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono ne’ direttamente, ne’ attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15,
conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi
complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti
dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al
netto dei diritti dell’erario, da pubblicita’ nazionale e
locale anche in forma diretta, da televendite, da
sponsorizzazioni, da attivita’ di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui
prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attivita’ indicate
all’art. 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani
e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonche’ dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e
annuaristica anche per il tramite di internet e dalla
utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse
forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso societa’ controllate o
collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni
elettroniche, come definito ai sensi dell’art. 18 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema
medesimo.
12. I soggetti che esercitano l’attivita’ televisiva in
ambito nazionale attraverso piu’ di una rete non possono,
prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in
imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali
quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art.
2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema
integrato delle comunicazioni, si considerano anche le
partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa’ anche indirettamente
controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in
connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo,
trasferimento d’azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorche’ tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all’esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa’, diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e’ considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa’, nei casi previsti dall’art. 2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma
dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorche’
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita’ di
esercitare la maggioranza dei voti dell’assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell’impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all’assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l’assoggettamento a direzione comune, che puo’
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
16. L’Autorita’ vigila sull’andamento e sull’evoluzione
dei mercati relativi al sistema integrato delle
comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni
annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate,
nonche’ pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei
limiti indicati nel presente articolo.».
«Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo). – 1. Il servizio pubblico
generale radiotelevisivo e’ affidato per concessione a una
societa’ per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale
di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di
servizio regionali e, per le province autonome di Trento e
di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della societa’ concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai
sensi dell’art. 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive
e radiofoniche di pubblico servizio della societa’
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all’educazione,
all’informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche
in lingua originale, e musicali riconosciute di alto
livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di
ore e’ definito ogni tre anni con deliberazione
dell’Autorita’; dal computo di tali ore sono escluse le
trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalita’ indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri
gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una societa’ per la produzione,
la distribuzione e la trasmissione di programmi
radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e
alla valorizzazione della lingua, della cultura e
dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei
programmi e la diffusione delle piu’ significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita’
sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita’
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilita’ della prima
infanzia e dell’eta’ evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli
stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge
3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali
di pubblica utilita’;
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall’art. 38;
p) l’articolazione della societa’ concessionaria in
una o piu’ sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e,
per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome
di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell’art. 32, comma 3;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalita’ di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle
culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita’ di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa’
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria
e contabile in relazione all’attivita’ di adempimento degli
obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorita’ e
dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo
triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate
le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in
relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e
locali.
5. Alla societa’ cui e’ affidato mediante concessione
il servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ consentito
lo svolgimento, direttamente o attraverso societa’
collegate, di attivita’ commerciali ed editoriali, connesse
alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche’ di altre
attivita’ correlate, purche’ esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione
aziendale.».
«Art. 51 (Sanzioni di competenza dell’Autorita’). – 1.
L’Autorita’ applica, secondo le procedure stabilite con
proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli
obblighi in materia di programmazione, pubblicita’ e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri adottate dall’Autorita’ con proprio
regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla
programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera
dell’Autorita’ n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori
di contenuti;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali
audiovisive, pubblicita’ televisiva e radiofonica,
sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di
cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis al D.M. 9
dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell’Autorita’;
d) dall’art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, nonche’ dai regolamenti dell’Autorita’,
relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
all’obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione
pubblica, di cui all’art. 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall’art.
1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva
europea ed indipendente, dall’art. 44 e dai regolamenti
dell’Autorita’;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di
mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all’art. 32-bis;
i) in materia dei divieti di cui all’art. 32, comma
2;
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
programma su tutto il territorio per il quale e’ rilasciato
il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all’art. 5,
comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all’art. 29;
n) in materia di obbligo di informativa all’Autorita’
riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extra contabili,
dall’art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650, e dai regolamenti dell’Autorita’;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita’ di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all’art. 41.
2. L’Autorita’, applicando le norme contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, delibera l’irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita’ di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri media.
2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2
e’ escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
3.
4. Nei casi piu’ gravi di violazioni di cui alle
lettere h), i) e l) del comma 1, l’Autorita’ dispone
altresi’, nei confronti dell’emittente o, anche analogica,
o dell’emittente radiofonica, la sospensione dell’attivita’
per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o piu’
regolamenti nei confronti degli esercenti della
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad
un decimo e quelle previste dall’art. 35, comma 2, sono
ridotte ad un quinto.
6. L’Autorita’ applica le sanzioni per le violazioni di
norme previste dal presente testo unico in materia di
minori, ai sensi dell’art. 35.
7. L’Autorita’ e’ altresi’ competente ad applicare le
sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all’art.
43, nonche’ quelle di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L’Autorita’ verifica l’adempimento dei compiti
assegnati alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica
le sanzioni, secondo quanto disposto dall’art. 48.
9. Se la violazione e’ di particolare gravita’ o
reiterata, l’Autorita’ puo’ disporre nei confronti
dell’emittente o, anche analoga, o dell’emittente
radiofonica la sospensione dell’attivita’ per un periodo
non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu’ gravi di
mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della
stessa Autorita’, la revoca della concessione o
dell’autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente
articolo sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato.».
«Art. 53 (Principio di specialita’). – 1. In
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e
degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti,
tenendo conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace
e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare
misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare
investimenti efficienti in materia di infrastrutture,
promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e
tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti,
le disposizioni del presente testo unico in materia di reti
utilizzate per la diffusione di servizi di media
audiovisivi e radiofonici di cui all’art. 1, comma 2,
costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-29&task=dettaglio&numgu=73&redaz=010G0068&tmstp=1270197312010

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