REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 32 Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, al fine di promuovere l’identita’ civica e la reciproca comprensione tra i popoli europei nonche’ di contribuire alla costruzione dell’unita’ politica europea, sostiene le iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europeo, a potenziare le relazioni tra Comuni e Province presenti sul proprio territorio e quel li degli altri Stati membri dell’Unione europea o degli Stati che sono in procinto di aderirvi.

Art. 2 Competenze della Regione 1. La Regione, per realizzare le finalita’ di cui all’art. 1: a) stabilisce rapporti con organizzazioni e associazioni costituite tra le amministrazioni territoriali degli Stati appartenenti alla Unione europea relativamente all’attivita’ della Unione europea, del Consiglio d’Europa o di altri organismi europei; b) promuove la formazione di una coscienza civica europea, attraverso attivita’ di studio e di ricerca, rivolte soprattutto ai giovani; c) attiva e promuove scambi, con finalita’ culturale e professionale, con Stati, Regioni ed al tre pubbliche amministrazioni della Unione europea; d) stipula protocolli di collaborazione, ivi comprese forme di partenariato con Stati, Regioni ed altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all’Unione europea, per favorire stabili canali di scambio culturale con altre realta’ territoriali; e) sostiene e promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, incontri di studio, convegni, seminari e manifestazioni in tema di Europa dei cittadini e cittadinanza europea. 2. La Regione sostiene e promuove le attivita’ delle Province e dei Comuni presenti sul territorio regionale nelle seguenti materie: a) gemellaggi con Comuni, Province o enti territoriali, comunque denominati, di altri Stati appartenenti all’Unione europea, nonche’ degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV) o di altri continenti; b) scambi con finalita’ di’ arricchimento culturale e professionale tra i medesimi enti di cui alla lettera a). 3. La Regione sostiene e promuove altresi’ i gemellaggi e scambi tra le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche regionali e quelle di altri paesi.

Art. 3 Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, approva il Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea nel quale, in particolare, sono individuati gli indirizzi, i criteri e le priorita’ per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2, le modalita’ di presentazione delle domande, nonche’ le spese ammissibili ai contributi per le attivita’ di cui all’art. 2. 2. Il Piano ha durata triennale. 3. La Regione entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base delle domande pervenute e delle priorita’ e dei criteri stabiliti dal Piano di cui al comma 1, individua gli interventi da finanziare. 4. La Giunta entro il mese di febbraio di ogni anno trasmette al Consiglio regionale – Assemblea legislativa una relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente.

Art. 4 Contributi a sostegno di gemellaggi e di iniziative in tema di integrazione europea 1. I Comuni, le Province, le Universita’, nonche’ gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale che intendono gemellarsi, rispettivamente, con altri enti territoriali, universitari o scolastici di altri Paesi membri dell’Unione Europea o degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV), o anche di Stati non appartenenti all’Unione Europea, presentano, nei termini e secondo le modalita’ stabiliti nel Piano di cui all’art. 3, specifica richiesta alla Regione. 2. I contributi sono ammessi per le iniziative di cui al comma 1, nella misura fissata nel Piano, che comunque non puo’ essere superiore, in ordine al singolo gemellaggio, al settanta per cento delle spese ammissibili elevato all’ottanta per cento per gli enti locali con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti. 3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dalla Regione. Qualora l’iniziativa sia cofinanziata dallo Stato, da altri enti pubblici o nell’ambito di programmi e progetti comunitari, il contributo della Regione e’ commisurato alla parte non finanziata ed e’ determinato in misura percentuale comunque non superiore a quel la stabilita ai sensi del comma 2. 4. Il contributo viene liquidato dalla Regione, secondo le modalita’ ed i tempi indicati dal Piano, a seguito della presentazione di idonea documentazione attestante le spese.

Art. 5 Iniziative del Consiglio regionale – Assemblea legislativa 1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa promuove direttamente accordi ed iniziative di gemellaggi o scambi con le assemblee legislative degli Stati, delle Regioni e delle altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all’Unione Europea, per favorire la reciproca conoscenza del funzionamento delle rispettive istituzioni.

Art. 6 Norme finali e transitorie 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione di cui all’art. 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In sede di prima applicazione, gli interventi da finanziare di cui al comma 3 dell’art. 3 sono individuati dalla Giunta regionale entro i centoventi giorni successivi alla approvazione del Piano. 3. Le attivita’ e le procedure previste nella presente legge sono espletate nell’ambito e secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione statale in materia.

Art. 7 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo in termini di competenza, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 26marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di euro 25.000,00 iscritti all’U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di’ previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008; b) iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009, di euro 25.000,00 in termini di competenza all’U.P.B. 1.105 che assume la seguente denominazione «Spesa per la solidarieta’ e l’integrazione nazionale e internazionale». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 6 agosto 2009 BURLANDO (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0715&tmstp=1270627775023

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *