CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 2 febbraio 2010, n.4406 La circostanza aggravante di cui all’art.61 , n.11bis,c.p può applicarsi a qualsiasi reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, con sentenza del 7/3/09, ha applicato a K.M., imputato del reato di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, ha ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente, nonchè la confisca della somma di Euro 25,00, visto, di poi, l’art. 316 c.p.p. ha disposto il sequestro conservativo della restante somma in sequestro.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
-il Tribunale di Bologna ha erroneamente ritenuto sussistente la aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, che nel caso di specie non poteva essere addebitata all’imputato, visto che esso non risultava destinatario di alcun provvedimento di espulsione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il K. censura la sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, in quanto detta circostanza non poteva essere addebitatagli.
E’ evidente, infatti, che l’elemento normativo "illegalmente" è stato erroneamente ritenuto rinvenibile pur in assenza di elementi che potessero comportarne la integrazione: esso va interpretato nel senso che la illegalità deve derivare dall’essere stato l’imputato in precedenza quantomeno destinatario di un provvedimento, giurisdizionale o amministrativo, adottato nel rispetto dei requisiti di legge, con cui sia stato intimato allo straniero di allontanarsi dal territorio nazionale, facendo insorgere in capo ad esso il correlativo obbligo di conformarvisi. La censura è priva di pregio e non può trovare accoglimento.
Devesi osservare che la circostanza di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, ha natura soggettiva, riguardando le condizioni e le qualità personali del colpevole, poichè attribuisce rilievo, unicamente, alla condizione di persona illegalmente presente sul territorio nazionale, propria dell’autore del reato; di tal che essa circostanza è, pertanto, configurabile anche nella ipotesi in cui non vi sia alcun nesso tra il reato e lo stato di illegale presenza dell’agente nel territorio nazionale, al tempo in cui è stata posta in essere la condotta criminosa.
La legge non limita la configurabilità della aggravante in relazione a quei reati la cui commissione sia stata agevolata dall’illegale presenza dell’autore sul territorio dello Stato, ovvero che siano stati commessi allo scopo di consentire il suo ingresso illegale nello Stato medesimo, o la protrazione della sua permanenza illecita.
Nella specie è emerso inequivocamente la illegale presenza del K. in (OMISSIS), come dichiarato dallo stesso imputato al momento dell’arresto e come contestato nel capo di impugnazione. Da quanto rilevato emerge, con netta evidenza, che i motivi a sostegno della impugnazione vanno rigettati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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