Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 03-03-2011, n. 8480 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.P., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 5.8.2010, con cui veniva rigettata l’istanza di riesame da lui proposta, avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p., comma 2 ed alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, con riferimento alla capacità di reddito di Pe.

C., madre convivente di esso ricorrente, intestataria di un libretto postale con un saldo di Euro 14.458,16, sottoposto a sequestro preventivo;

quanto all’abitazione, anch’essa oggetto di sequestro, non si era tenuto conto che la Pe. non solo era titolare di pensione, ma aveva anche conseguito le indennità derivatele dalla pensione reversibile del marito, sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, vi era compatibilità tra i redditi ed i beni acquistati. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il provvedimento di sequestro ha avuto ad oggetto numerosi beni di proprietà o riconducibili a P.A., fratello dell’attuale ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, con ordinanza 17.7.2010, per il delitto di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati sequestrati il fabbricato sito nel Comune di Roggiano Gravina, di proprietà del ricorrente ed il libretto postale suddetto, intestato a Pe.Ca., madre convivente di P. P.. Il Tribunale del riesame ha dato conto che dalle indagini espletate era emerso che il ricorrente e la madre non avevano potuto disporre di capitali sufficienti per effettuare l’acquisto dei beni sopra indicati, posto che, nei confronti Pe.Ca., nel periodo 1998-2008, era stato accertato un reddito medio annuo di circa Euro 5.800,00 e che P.P. risultava aver percepito un reddito per complessivi Euro 1.000,00;

sussisteva, quindi, la sproporzione tra il reddito personale degli stessi, intestatari formali dei beni sottoposti a sequestro ed il valore dei beni stessi, circostanza legittimante il provvedimento di sequestro L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, considerato che, nel caso di bene intestato a terzo estraneo al reato, l’indagine preordinata all’applicazione della misura cautelare in esame, richiede, ai fini della prova della disponibilità del bene da parte dell’indagato o condannato, che l’intestatario non abbia la possibilità economica di acquistare il bene (Cass. n. 27340/2008; n. 6365/2000).

La valutazione al riguardo del provvedimento impugnato risulta, quindi, congruamente motivata ed esula, di conseguenza, dal sindacato di legittimità che, in materia di misure cautelari reali è circoscritto al vizio di violazione di legge o difetto assoluto di motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, somma determinata in via equitativa, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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