T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1897

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento in Grecia per la disamina della sua domanda di protezione internazionale, deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
Motivi della decisione

– il gravame attiene ad una questione che è già stata affrontata in senso favorevole alle aspettative del ricorrente, essendosi la Sezione fin dall’udienza camerale del 14 luglio 2009 adeguata all’orientamento cautelare del Consiglio di Stato sulla materia in esame (ord. n. 3428 del 14.7.2009; sent. n. 8508/2010 e 1057/2011).

– le violazioni da parte della Grecia dei diritti dell’uomo – accertate da vari organismi internazionali ed in particolare dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. sent. cit.) – devono indurre l’Amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente in quanto richiedente asilo, chiarendo per quale ragione, nonostante le predette contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso la Grecia debba ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilità di fare applicazione, nel caso in esame, dell’art. 3 comma 2, regolamento CE n. 343 del 2003(v. anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 giugno 2010, n. 15857);

– in conclusione il ricorso è fondato, sussistendo le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez. II quater

ACCOGLIE

il ricorso n.9089/2010 in epigrafe proposto e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *