Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-03-2011, n. 8472 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 10 agosto 2010, rigettava l’istanza di riesame dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del G.I.P. del Tribunale di Brindisi del 30 luglio 2010, adottata nei confronti di N.A., indagato per il reato di rapina aggravata in concorso.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione dell’art. 292 c.p.p. per non avere il giudice valutato gli elementi a favore dell’indagato emergenti dall’interrogatorio di garanzia reso dal N..
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero generici e devono essere dichiarati inammissibili.

L’ordinanza impugnata prende espressamente in considerazione le dichiarazioni rese dall’indagato nell’interrogatorio di garanzia e ritiene che gli elementi addotti non siano idonei a scalfire la gravità indiziaria e che l’alibi prospettato sia privo dei necessari riscontri. La stessa ordinanza, poi, esamina ampiamente gli indizi a carico del N.: le dichiarazioni dell’indagato in procedimento connesso P.C., gli elementi di riscontro a tali dichiarazioni, il raffronto fra le dichiarazioni rese dal coindagato C. e quelle del N.. Sulle singole emergenze indiziarie evidenziate dal Tribunale il ricorrente non formula censure specifiche, considerato che la mancanza di specificità del motivo ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1 lett. c), all’inammissibilità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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