Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-03-2011, n. 8470 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che nella sentenza impugnata si fa espresso riferimento all’applicazione dell’art. 648 c.p.p., comma 2, con specifica motivazione; Rilevato, altresì, che l’accordo tra le parti concerne anche l’applicazione dell’art. 648 c.p., comma 2;

Considerato, pertanto, che le deduzioni del P.G. ricorrente sono manifestamente infondate, anche tenuto conto che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, per la natura pattizia della statuizione, il verbale di udienza, nel quale è consacrato l’accordo, prevale sul dispositivo e sulla sentenza, nell’ipotesi di contrasto apparente fra gli stessi; la eventuale divergenza, quindi, non comporta nullità e va eliminata valorizzando il contenuto sostanziale dell’accordo (Sez. 5, n. 4070 del 20/09/1999, Gabriele, Rv. 214559).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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