T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1887 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in data 23/9/09 il Sig. A.B. ha presentato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 a favore del cittadino extracomunitario A.S.;

Visto il ricorso avverso il silenzio rifiuto proposto dal cittadino extracomunitario beneficiario della domanda di emersione, nel quale viene dedotta la censura di violazione dell’art. 2 della L. 241/90, in quanto l’Amministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione;

Visto l’art. 1 ter comma 1 della L. 102/09;

Ritenuto che la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

Ritenuto, pertanto, che l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza che peraltro subisca un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

Ritenuto, quindi, che sussiste la legittimazione ad impugnare il silenzio rifiuto soltanto per il datore di lavoro;

Ritenuto, pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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