Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-03-2011, n. 8451 Ricorso

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 20 gennaio 2010, confermava la condanna alla pena di anni due mesi uno di reclusione ed Euro 400 di multa ciascuno pronunciata dal Tribunale di Livorno il 13 luglio 2007 nei confronti di L.C.D., L. C.R., L.C.E. e L.C.J. M., dichiarati colpevoli, in concorso, dei delitti di rapina aggravata e lesioni ai danni di B.C.M.; gli imputati erano, altresì, condannati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.

Propone ricorso per cassazione con un unico atto il difensore degli imputati, deducendo: 1) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 179 c.p.p.. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non abbia accolto la sua istanza di rinvio motivata dall’avviso a comparire nello stesso giorno davanti al Tribunale di Pisa in un procedimento penale nel quale assisteva la parte civile.

2) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per illogicità della motivazione.

Il ricorrente afferma che la motivazione della sentenza impugnata contrasta con le risultanze di causa, in quanto le deposizioni testimoniali non avrebbero consentito di ricostruire con esattezza i fatti e non si potrebbe ritenere sussistente un concorso di persone nel reato, che in realtà sarebbe ascrivibile ad un solo soggetto.

3) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe motivato sui motivi di appello concernenti la eccessività della pena, non pronunciandosi sulla attenuante del danno di particolare tenuità, e sulla insufficienza della istruttoria, con la ammissione dei testi indicati in primo grado.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.

II motivo di ricorso con il quale il difensore si duole del mancato accoglimento da parte della Corte di Appello di una sua istanza di rinvio è manifestamente infondato, poichè la Corte stessa ha motivato con riferimento alla non tempestività dell’istanza e alla omessa rappresentazione dei motivi che ostassero alla sostituzione del difensore. La decisione assunta sulla suddetta istanza è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale "perchè l’impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire è necessario che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio" (per tutte v. Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109). Il motivo di ricorso con il quale si deduce illogicità della motivazione non è consentito nel giudizio di legittimità, poichè tale illogicità è rapportata alle "risultanze di causa". Occorre ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

Infine, la sentenza impugnata si pronuncia espressamente, con apprezzamento insindacabile dal giudice di legittimità, sia sulla non necessità dell’escussione dei testi indicati in primo grado sia sulla inapplicabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità e, quindi, i relativi motivi di ricorso sono inammissibili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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