Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 03-03-2011, n. 8468 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 31 luglio 2007, depositato il 1 agosto 2007, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, previa dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa C.G., disponeva l’archiviazione de plano degli atti relativi al procedimento contro ignoti in ordine al reato di truffa denunciato dal C..

Avverso il predetto provvedimento la persona offesa C. G. ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo la violazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 408 c.p.p., commi 2 e 3 per avere il giudice per le indagini preliminari omesso di verificare che la persona offesa avesse avuto notifica della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, come richiesto nell’atto di denunzia-querela. Il Ca. sostiene di non aver ricevuto detta notifica e chiede di essere rimesso in termini per l’eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto personalmente dalla persona offesa.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti più volte affermato il principio che la disposizione di cui al primo periodo dell’art. 613 c.p.p., comma 1 (secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all’albo speciale, è consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione) è applicabile solo nei confronti dell’imputato, atteso che le altre parti diverse dall’imputato, a norma dell’art. 100 c.p.p., comma 1, non possono stare in giudizio se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale" (Cass. Sez. Un. 16 dicembre 1998 n. 24, Messina; Sez. Un. 21 giugno 2000 n. 19, Adragna; cfr. anche Sez. Un. 30 gennaio 2007 n. 6816, Inzerillo).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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