Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 03-03-2011, n. 8467 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza depositata in data 9 novembre 2009 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 3 novembre 2009 fissata a seguito dell’opposizione presentata ai sensi dell’art. 410 c.p.p., disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di C.T., sottoposto ad indagini in ordine al reato previsto dall’art. 642 c.p. avente ad oggetto macchinari, assicurati presso la Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a. r.l., che erano stati acquistati dalla Scavi Italia s.r.l. tramite un finanziamento di cui non erano mai state pagate le rate e di cui il C., pur non essendo più da tempo dipendente della società, aveva denunciato il 16 febbraio 2006 il furto. Il giudice per le indagini preliminari riteneva che – nonostante gli approfondimenti istruttori svolti dopo che, a seguito dell’opposizione all’originaria richiesta di archiviazione della persona offesa e dell’udienza in camera di consiglio in data 16 dicembre 2008, era stata ordinata l’iscrizione nel registro degli indagati del C. – i sospetti e gli indizi sull’asserita falsità della denuncia di furto da parte della società (che nell’anno 2005 aveva alienato i mezzi meccanici ed aveva scarsissime disponibilità liquide) non fossero sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio.

Avverso la predetta ordinanza la persona offesa Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a. r.l. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce la "violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. e) – insufficienza e mancanza della motivazione – travisamento della prova – omessa valutazione di una prova "in quanto il giudice per le indagini preliminari, che pure aveva disposto ulteriori indagini dopo l’iniziale richiesta di archiviazione ordinando contestualmente l’iscrizione del C. nel registro degli indagati, non avrebbe tenuto adeguato conto dei risultati delle indagini suppletive (la Scavi Italia s.r.l. aveva eseguito lavori edili solo dal 2001 al 2004 presso il cantiere per la realizzazione della TAV Roma-Napoli nei pressi del quale sarebbe avvenuto il furto; il furto sarebbe peraltro avvenuto nei pressi di via (OMISSIS) e non vicino al cantiere TAV; dalla documentazione contabile patrimoniale della società, inoltre, risultava la mancata contabilizzazione dei macchinari di cui era stato successivamente denunciato il furto).

Il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità ex art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

Il ricorrente denuncia formalmente il vizio della motivazione con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e si sofferma in maniera articolata sulle valutazioni compiute dal giudice per le indagini preliminari in ordine alla notitia criminis e all’idoneità degli elementi raccolti a sostenere l’accusa in giudizio, valutazioni che non possono formare oggetto del ricorso per cassazione previsto dall’art. 409 c.p.p., comma 6.

L’art. 409 c.p.p., comma 6 prevede infatti che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis, e che, quindi, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si censuri la motivazione, posto che tale ipotesi non rientra tra quelle previste di violazione del contraddittorio (Cass. Sez. Un. 9 giugno 1995 n. 24, Bianchi; sez. 1^ 3 febbraio 2010 n. 9440, Di Vincenzo).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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