T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1877 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la ricorrente si duole del provvedimento recante ordine di lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera emesso dal Questore di Roma in data 22.3.2010;
Motivi della decisione

– a sostegno del gravame l’interessata deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere;

– la cognizione della controversia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario ed in particolare del giudice di pace, come del resto indicato dallo stesso provvedimento impugnato;

– l’ordine impugnato è stato emanato dal Questore – in esecuzione del decreto di espulsione emanato dal Prefetto in pari data -ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis e ter del D.Lgvo n. 286/1998, così come modificato dalle leggi n. 189/2002 e 94/2009, ed è stato motivato dall’impossibilità di procedere al rimpatrio per indisponibilità di idoneo mezzo di trasporto ovvero al trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione per indisponibilità dei posti;

– orbene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano emessa dal Questore non è un atto funzionalmente distinto dal decreto di espulsione prefettizio ma costituisce un atto strumentale all’esecuzione di quest’ultimo, del quale determina appunto solo le concrete modalità operative;

– ne consegue che la giurisdizione sulla ripetuta intimazione a lasciare il territorio nazionale non può essere scissa da quella inerente il provvedimento cui accede, permanendo quindi la giurisdizione in materia di provvedimenti di espulsione in via amministrativa, che l’art. l’art. 13 del D.Lgvo n. 286/1998 assegna al giudice di pace, salvo i casi in cui la stessa venga disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, non ricorrenti nella specie (ex plurimis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 febbraio 2009, n. 996; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 settembre 2008, n. 10320; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 settembre 2008, n. 10320; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 luglio 2006, n. 544; Consiglio Stato, sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2828);

– il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

– l’accertato difetto di giurisdizione comporta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. l’applicazione dell’istituto della "traslatio iudicii" (Corte Costituzionale n. 77/2007, Corte di Cassazione sezioni unite n. 4109/2007, Consiglio di Stato sez. V n. 2713 del 29.4.2009), in forza del quale sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sezione II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe n.5347/2010, con gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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