Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9696 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. La Agenzia Mazzini 2 s.n.c. di De Rosso & C. propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 493/06 del 23.5.06 del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stata accolta l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata nei suoi confronti dalla s.n.c. Automarc di Liscaio Marcello & C. 1.2. In particolare, avendo l’opposizione ad oggetto sette distinti atti di precetto, fondati su altrettanti decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di quella stessa città dichiarati esecutivi per mancata opposizione, il Tribunale ha ritenuto non "rispettate le prescrizioni inderogabili in tema di notifica del titolo con l’apposizione della formula esecutiva". 2. Propone controricorso l’intimata, dispiegando ricorso incidentale in ordine alla mancata distrazione delle spese, pure ritualmente richiesta; e, nemmeno svolta altra attività difensiva, alla pubblica udienza del 30.3.11 nessuno compare per la discussione orale.

3. Una volta disposta la riunione dei due ricorsi (iscritti, rispettivamente, ai nn. 24723/06 e 27056/06 r.g.) ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto proposti contro la stessa sentenza, va rilevato che alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata in data 23 maggio 2006 – si applica il regime dell’art. 366-bis c.p.c., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, art. 47, comma 1, lett. d, virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge (ed efficace quindi solo per i ricorsi avverso sentenze o provvedimenti pubblicati dopo il 4 luglio 2009).

4. Da tanto deriva che:

4.1. quanto ai quesiti a corredo dei motivi di violazione di legge, essi devono non solo enunciare una regula iuris suscettibile di applicazione ad una serie potenzialmente indeterminata di fattispecie analoghe, ma debbono anche essere conferenti e pertinenti al caso in esame (tra le altre, v. Cass. sez. un. 19 settembre 2008 n. 23860 e Cass. sez. un. 18 novembre 2008 n. 27347), in quanto altrimenti non condurrebbero, quand’anche accolti, alla riforma della gravata sentenza;

4.2. quanto ai motivi di vizio di motivazione (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603: v. tra le ultime Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito o momento di riepilogo indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009 n. 27680):

occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale – e comunque anche nel quale – si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007 n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ. sez. 3 ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/08 e 4311/08).

5. In applicazione dei principi di cui al paragrafo precedente ai singoli motivi di ricorso:

5.1. il quesito a conclusione del ricorso principale è manifestamente inammissibile e tale va dichiarato, chiedendosi con esso a questa Corte di stabilire se la gravata sentenza "dichiarando la nullità degli atti di precetto fatti notificare da Agenzia Mazzini 2 s.n.c. ad Automarc s.n.c. in data 22.3.2005 ha dato applicazione o meno al disposto dell’art. 654 c.p.c., comma 2": e cioè domandandosi a questa Corte non la risoluzione di una controversia di diritto, nemmeno prospettata nel quesito, ma la decisione del caso concreto, neppure riportato nei suoi elementi essenziali, con evidente violazione della funzione del quesito come sopra ricostruita;

5.2. il quesito a conclusione del ricorso incidentale segue la stessa sorte per analogo motivo, chiedendosi con esso a questa Corte di dire "se vi sia stata violazione dell’art. 93 c.p.c.". 6. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili; ma la reciproca soccombenza rende di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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