T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino turco di etnia curda, avendo timore di essere perseguitato dalle autorità turche per essersi sottratto all’obbligo di leva, ha lasciato il proprio paese con l’intenzione di recarsi in Italia per ricongiungersi con un cugino ivi residente, beneficiario di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

E’ transitato per la Slovenia dove in data 6/7/09 ha presentato domanda di protezione internazionale.

In data 14/7/09 ha però lasciato la Slovenia per raggiungere l’Italia dove, in data 24/8/09, ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale.

L’Unità Dublino – l’Ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo ai sensi del Reg. CE n. 343/03 – ha accertato mediante il sistema EURODAC che il ricorrente aveva presentato analoga richiesta di asilo in Slovenia.

In data 17/11/09 ha quindi indirizzato alla Slovenia una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 16. 1 del Reg. CE n. 343/03 secondo cui "Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo…. ha l’obbligo di riprendere il richiedente asilo la cui domanda è in corso d’esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato".

La Slovenia con nota del 25/11/09 ha riconosciuto la propria competenza.

Con il provvedimento dell’8/12/09, notificato il 7/4/10, l’Unità Dublino ha disposto il trasferimento del ricorrente in Slovenia entro sei mesi dall’accettazione slovena per la disamina della sua domanda di protezione.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo il seguente motivo di gravame:

1. Violazione degli artt. 19, comma 4 e 20 comma 2 del Reg. CE n. 343/03.

Deduce il ricorrente la violazione delle suddette disposizioni secondo cui, se il trasferimento non viene eseguito nel termine di sei mesi dall’accettazione da parte dell’altro Stato membro, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di asilo.

Nel caso di specie la Slovenia avrebbe accettato di riprendere in carico il ricorrente in data 25/11/09 e quindi lo Stato italiano avrebbe dovuto provvedere al trasferimento entro la data del 25 maggio 2010.

Nella fattispecie, invece, nonostante il ricorrente fosse reperibile in quanto ricoverato presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto, il trasferimento non sarebbe stato eseguito nel termine di sei mesi dalla data di accettazione da parte della Slovenia.

La competenza si sarebbe quindi radicata sullo Stato italiano.

Peraltro sussisterebbe la competenza dello Stato italiano anche in applicazione dell’art. 15 comma 1 del Reg. CE n. 343/03, tenuto conto che il ricorrente sarebbe venuto in Italia per ricongiungersi con il cugino qui residente e già beneficiario di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 3217/10 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Come riportato in narrativa il ricorrente, cittadino turco di etnia curda, ha impugnato il provvedimento dell’8 dicembre 2009 con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino – ha decretato il suo trasferimento in Slovenia, Stato competente ai sensi del Reg. CE n. 343/03 alla disamina della sua domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente, infatti, aveva presentato domanda di asilo in Slovenia in data 6/7/09 e poi, recatosi in Italia, ha qui presentato una nuova domanda di protezione internazionale in data 24/8/09.

Il Regolamento Dublino II, al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto "asylum shopping", ha previsto una serie di criteri per determinare quale sia lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

In particolare, l’art. 16 comma 1 lett. c) del Reg. CE n. 343/03 stabilisce che "Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo…. ha l’obbligo di riprendere il richiedente asilo la cui domanda è in corso d’esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato"; l’art. 20 dello stesso Regolamento, conformemente a quanto previsto dall’art. 19 con riferimento alle ipotesi di "presa in carico" del richiedente asilo, disciplina le modalità con le quali viene effettuata la "ripresa in carico" ai sensi dell’art. 16 paragrafo 1 lett. c) – (come nel caso di specie).

In particolare, l’art. 20 comma 1 lett. d) del Reg. CE n. 343/03 stabilisce che "lo Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall’accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo".

Il comma 2 dello stesso art. 20 prevede invece che "Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento o l’esame della domanda a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile".

Nel caso di specie la Slovenia ha accettato di riprendere in carico il ricorrente con nota del 25/11/09, data dalla quale inizia a decorrere il termine di sei mesi per il trasferimento.

Il decreto dell’Unità Dublino datato 8/12/09, e notificato il 7/4/10 – che disponeva il trasferimento in Slovenia del ricorrente nel termine di sei mesi dalla data di accettazione slovena – non è stato eseguito nei termini, pur essendo il ricorrente reperibile in quanto ospite del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo (c.d. C.A.R.A.) di Castelnuovo di Porto presso il quale il ricorrente è sempre rimasto durante il termine di sei mesi entro il quale sarebbe dovuta avvenire la notifica del provvedimento di trasferimento e la sua esecuzione.

Dagli atti di causa risulta, infatti, che il ricorrente era alloggiato presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto anche al momento della presentazione del ricorso giurisdizionale, la cui notifica è stata eseguita il 31/5/10 quando il termine semestrale era ormai decorso, tant’è che il Tribunale ha concesso la misura cautelare in data 14/7/10 proprio in considerazione del mancato rispetto del termine di sei mesi per il trasferimento in Slovenia ed in assenza di alcun atto di proroga.

Infine, alcun rilievo può assumere ai fini della decorrenza del termine semestrale l’ordinanza cautelare del Tribunale n. 3217/10 del 14 luglio 2010 (in base alla disposizione contenuta nello stesso art. 20 comma 1 lett. d) del Reg. CE n. 343/03 relativa all’effetto sospensivo dell’impugnazione del decreto di trasferimento), tenuto conto che a quella data il termine previsto dall’art. 20 comma 2 del Reg. CE n. 343/03 era già scaduto.

Il mancato rispetto del termine semestrale comporta – ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Reg. CE n. 343/03 – che la competenza ricade sullo Stato membro presso il quale è stata presentata la domanda di asilo, che nel caso di specie è lo Stato italiano.

Ne consegue la fondatezza del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato che dispone il trasferimento del ricorrente in Slovenia.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *