T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 1858 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 22 settembre 2010, il ricorrente impugna i provvedimenti specificati in epigrafe, con cui era stato disposto l’accorpamento tra diverse facoltà dell’Ateneo intimato, deducendo in diritto vari motivi di gravame.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con nota del 11 novembre 2010, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso, in quanto le Facoltà sono state successivamente riunite.

All’udienza odierna, la difesa del ricorrente ha ribadito il sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorso quindi deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

L’interesse a ricorrere, infatti, non solo deve sussistere al momento della proposizione del gravame, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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