T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-03-2011, n. 1868 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna gli atti in epigrafe e fondamentalmente la mancata ammissione della ricorrente all’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno 2007/2008 presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni enunciate dalla Sezione nella sentenza n. del in data 2010 resa sul ricorso n. 10145/2009, emanata in fattispecie avente il medesimo oggetto di quella all’esame e caratterizzata degli stessi motivi dedotti con il presente gravame;

Considerato, quanto alla motivazione della presente decisione, che per essa può farsi riferimento a quella contenuta nella sentenza n. 1195/2011 resa sul ricorso R.G. n. 10145/09, costituente "precedente conforme" alla stregua del precitato art. 74 del c.p.a.;

Considerato che, per le svolte considerazioni, il ricorso va respinto potendosi però disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando ai sensi dell’74 del c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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