T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-03-2011, n. 1910 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 28 settembre e depositato il successivo 7 ottobre, la Casa di Cura S.R.D.C. S.r.l. ha impugnato il decreto commissariale della Regione Lazio n. 48 del 31 maggio 2010, nella parte in cui, in relazione alla Riabilitazione intensiva, i posti letto attribuitile sono stati ridotti in numero di 27 p.l., pressoché azzerando la Casa di Cura stessa ridotta a 12 p.l.

2.Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente deduce:

a) Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Errata interpretazione delle precedenti disposizioni regionali in tema di criteri di accesso al ricovero e di appropriatezza. Illogicità manifesta. Contraddittorietà. Carenza di motivazione.

Il decreto illegittimamente applica, alla tipologia dei ricoveri della tipologia della Riabilitazione intensiva (codice 56), i criteri di cui all’all. n. 10 della DGR n. 731/2005, vale a dire Regolamentazione dell’attività di assistenza riabilitativa "estensiva e di mantenimento", anziché gli specifici criteri di appropriatezza previsti per i ricoveri in assistenza riabilitativa intensiva di cui alla delibera GR n. 266 del 2007 e dal decreto Commissario ad acta n. 16/2008;

b) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, art. 7 e ss. Eccesso di potere. Illogicità. Omessa attività istruttoria. Travisamento.

Il decreto impugnato ha previsto la disattivazione dei posti letto accreditati della ricorrente senza dare alla stessa alcuna preventiva comunicazione dell’avvio del relativo procedimento;

c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quater del d. lgs. m. 502 del 1992 e succ. modif. ed integr. e dell’art. 6 della legge n. 724 del 1994. contraddittorietà. Violazione degli artt. 2, 18 e 19 L.R. n. 4 del 3 marzo 2003; dell’art. 8 quinquies d. lgs. n. 502 del 1992 e su.. integr. e modif. Illogicità manifesta.

La ricorrente ancora opera in regime di accreditamento provvisorio, sicché fino a quando non saranno definiti gli accreditamenti istituzionali, i posti letto provvisoriamente accreditati per legge non possono essere ridotti, tanto meno con un decreto. Infatti, un provvedimento di natura amministrativa non può porsi in contrasto con una norma di legge;

d) Violazione del principio di irretroattività dell’efficacia degli effetti dell’atto amministrativo. Violazione dei principi generali di affidamento e buona fede.

Qualora si ritenesse che il decreto impugnato modifica i criteri per l’accesso ai ricoveri di riabilitazione intensiva cod. 56, ciò non potrebbe operare per il passato, in particolare, per i ricoveri erogati lo scorso anno.

3. Si è costituita la Regione Lazio, la quale ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. Il Commissario ad Acta non si è costituito;

5. Con memorie depositate in prossimità dell’Udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive;

6. Con ordinanza n. 1533 del 21 ottobre 2010 sono stati disposti incombenti istruttori;

7. All’Udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Come si è detto in narrativa, la Regione Lazio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse e, comunque, l’improcedibilità dello stesso.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è motivata con riferimento al carattere generale e programmatico del decreto commissariale impugnato e, quindi, all’inidoneità dello stesso a ledere la sfera giuridica della ricorrente.

L’eccezione non è condivisibile atteso che il provvedimento commissariale impugnato, non diversamente da altri provvedimenti adottati dallo stesso Commissario che la Sezione ha avuto occasione di esaminare con riferimento ad altre vicende contenziose portate al suo esame, ha un duplice contenuto. Il primo effettivamente enuncia principi e criteri di carattere generale da applicare in sede di revisione dei posti letto da riconoscere alle strutture sanitarie private, e nei suoi confronti l’eccezione della Regione è fondata; il secondo è invece palesemente applicativo degli stessi, con incidenza immediata sulla sfera giuridica dei suoi destinatari. Ed è nei confronti di detta parte che la ricorrente muove le proprie doglianze, sul rilievo che la sensibile riduzione dei posti letto finora ad essa riconosciuti è fondata su elementi di fatto a suo avviso palesemente errati.

Relativamente a questa parte il ricorso è ammissibile essendo evidente l’interesse della società ad ottenere una revisione del provvedimento impugnato. Né è in grado di contrastare detta conclusione, emergente con chiara evidenza dalla mera lettura dello stesso, la circostanza che la resistente Regione assegni all’intero provvedimento natura meramente programmatoria e richiami a supporto della sua tesi il parere espresso sullo stesso dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, che hanno interpretato il documento, sottoposto al loro previo esame, "coma una sorta di prepiano", recante l’indicazione delle "linee d’intervento finalizzate esclusivamente alla riconduzione, non ancora completa, dei posti letto nell’ambito degli standards di cui al patto per la salute 20102012".

Si tratta infatti di interpretazione che esaurisce i suoi effetti nei rapporti fra Autorità emanante e Autorità consultiva, nel senso che costituisce condizione opposta da quest’ultima per un parere favorevole sul deliberato della prima, peraltro ancora dichiaratamente provvisorio perché da integrare una volta acquisite le osservazioni dell’Agenas.

Alla base della conclusione del Collegio è la ovvia considerazione che la competenza a definire l’esatto contenuto del provvedimento in questione e a chiarire l’uso che di esso avrebbe fatto in sede applicativa è dell’Autorità emanante, cioè del Commissario, al quale solo spetta verificare se, a suo avviso, sussistono le condizioni per conformarsi al parere dell’Autorità statale, assumendo una determinazione che al momento della proposizione del ricorso non era ancora intervenuta.

2. In effetti il ripensamento del Commissario e il suo adeguamento all’interpretazionecondizione ministeriale si sono avuti con il successivo decreto commissariale n. 80 del 2010 che, come osservato dalla Regione nel suo scritto difensivo depositato il 21 gennaio 2011, ha effettivamente previsto "criteri nuovi per la rimodulazione dell’offerta di posti letto nelle strutture di ricovero per acuti, riabilitazione e lungo degenza".

La conseguenza che deve essere tratta dall’intervento del nuovo provvedimento è duplice:

a) il precedente decreto commissariale, impugnato dalla ricorrente, deve intendersi caducato unitamente agli atti che di esso hanno fatto applicazione; la conferma di ciò è non solo nei principi generali che regolano l’azione amministrativa, ma anche nell’espressa disposizione del nuovo decreto commissariale, che dichiara abrogate tutte le precedenti determinazioni incompatibili con il nuovo che esso introduce (nella specie i nuovi criteri che dichiaratamente sostituiscono quelli precedenti, sulla cui base fu adottato il provvedimento di cui la ricorrente si duole);

b) il ricorso proposto dalla ricorrente è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e, sotto questo profilo, l’eccezione di improcedibilità promossa dalla resistente Regione è condivisibile, anche perché nei confronti del decreto n. 80 del 2010 il carattere generale e meramente programmatico stesso non è contestabile.

Di qui la carenza d’interesse della ricorrente a continuare a coltivare l’originario gravame, atteso che l’eventuale adozione dei provvedimenti applicativi dei nuovi principi guida introdotti comporterà necessariamente una nuova istruttoria, nel corso della quale l’Amministrazione non potrà limitarsi al mero rinvio alle conclusioni già raggiunte nella precedente occasione, ma dovrà tener conto e prendere posizione, motivatamente, sugli elementi di fatto, di segno contrario, eventualmente dedotti a suo tempo dall’ interessata.

Ciò sta a significare che l’Amministrazione competente, nel momento in cui riesaminerà alla luce dei nuovi criteri le conclusioni già assunte con riferimento ai posti letto da riconoscere alla ricorrente, dovrà anche verificare se effettivamente sussistono gli errori di fatto da essa denunciati, motivando sia il metodo seguito sia le conclusioni, di segno positivo o negativo, alle quali perviene con puntuale riferimento ai singoli rilievi mossi dall’interessata.

Né potrebbe ritenersi che residua l’interesse di parte ricorrente in relazione alla dichiarazione di inappropriatezza effettuata in occasione del decreto 48/10, atteso che la Regione ha più volte chiarito che il predetto decreto resta in vigore per la sola parte relativa all’individuazione delle macroaree.

3. il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con i connessi adempimenti assegnati all’Autorità competente in sede di adozione nei confronti della ricorrente dei provvedimenti applicativi dei nuovi criteri fissati.

La complessità delle questioni sottoposte all’esame del Collegio giustifica l’integrale compensazione fra le parti in causa costituite delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., compensa integralmente fra le parti in causa costituite le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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