Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 03-03-2011, n. 8438 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 5 dicembre 2007 la Corte di appello di Catanzaro riformava la sentenza emessa in data 6 marzo 2006 dal Tribunale di Castrovillari con la quale B.D. era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di 750 CD musicali, abusivamente riprodotti e privi del timbro SIAE, nonchè del reato p. e p. dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) ed era stato condannato, ritenuta la continuazione e con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. La Corte di appello assolveva l’imputato dal reato di ricettazione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena per il residuo reato in mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, confermando le restanti statuizioni.

Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 648 c.p. e al D.Lgs. n. 68 del 2003 e la manifesta illogicità della motivazione; la Corte territoriale aveva infatti affermato di non poter escludere che i 750 CD, trovati in possesso dell’imputato il 2 agosto 2003, fossero stati dallo stesso ricevuti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, arrivando così a ritenere integrato l’illecito amministrativo previsto dalla L. n. 48 del 2000, art. 16 prevalente in ogni caso sul reato di ricettazione; secondo il Procuratore Generale ricorrente la ricezione in data anteriore all’aprile 2003 costituirebbe una mera ipotesi, priva di verosimiglianza, anche per il trascorrere di ben cinque mesi tra l’entrata in vigore del decreto legislativo predetto e il sequestro all’imputato dei CD. E’ stata depositata nell’interesse dell’imputato una memoria difensiva nella quale si sostiene che il possesso da parte dell’imputato dei CD musicali contraffatti in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003 era verosimile e che, quanto alla ricettazione, non poteva escludersi che autore della contraffazione fosse stato lo stesso imputato.

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che non potesse ragionevolmente escludersi che B.D., pur sorpreso in data 2 agosto 2003 da una pattuglia della Polizia stradale in possesso di 750 CD musicali contraffatti, privi del timbro S.I.A.E. e con le copertine palesemente fotocopiate, avesse ricevuto la merce in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 e che, in virtù del principio del favor rei, dovesse ritenersi nel caso di specie integrato l’illecito amministrativo previsto dalla L. n. 248 del 2000, art. 16, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez. Un. 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino). Tale conclusione, tuttavia, appare manifestamente illogica perchè il principio del favor rei, nel dubbio sulla data di commissione del reato, può operare solo in caso di incertezza assoluta (Cass. sez. 3^ 17 ottobre 2007 n. 1182, Cilia), ma non allorchè sia possibile eliminare l’incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. Nel caso di specie la data di accertamento del reato (2 agosto 2003) era successiva di oltre tre mesi rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2003, che sanzionava penalmente la condotta di acquisto di supporti fonografici non conformi alle prescrizioni di legge. Pertanto l’affermazione secondo la quale "non può ragionevolmente escludersi" un acquisto dei CD sequestrati in data anteriore all’aprile 2003, in mancanza di specifici e concreti elementi circa la ricezione dei CD in data risalente (che nemmeno l’imputato risulta aver affermato), è apodittica e priva di logica proprio con riferimento all’elemento temporale che, non distinguendosi per la particolare brevità, avrebbe "ragionevolmente" consentito al B. – al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata – l’acquisto dei CD contraffatti in epoca prossima all’accertamento del reato.

Le deduzioni contenute nella memoria difensiva sono generiche e irrilevanti in questa sede.

Si impone quindi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di ricettazione, con conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.

annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 648 c.p. e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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