Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9681 Riparazione per errore giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione L. n. 117 del 1988, ex art. 5, comma 4 B. G., premesso di essere stato sottoposto a procedimento penale con successiva assoluzione dai reati ascrittigli per insussistenza del fatto con sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato, proponeva domanda di risarcimento danni nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia. Con decreto depositato in data 21 marzo 2006 il Tribunale di Genova dichiarava l’inammissibilità del ricorso. Avverso tale decreto proponeva reclamo il B.. La Corte di Appello di Genova con decreto depositato in data 19 gennaio 2009 rigettava il reclamo e compensava tra le parti le spese. Avverso il detto provvedimento il B. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio.
Motivi della decisione

Giova evidenziare in via preliminare che il ricorso de quo, dopo la notificazione, come risulta dalla prescritta attestazione, risulta depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Genova. Il rilievo torna utile alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di azione per la responsabilità civile del magistrato, il ricorso per cassazione proposto, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5 avverso il provvedimento con cui la corte d’appello dichiara inammissibile la domanda, dopo la notificazione deve essere depositato nei termini stabiliti dalla norma stessa nella cancelleria della stessa corte d’appello, la quale, una volta avvenuta la costituzione delle parti e comunque dopo la scadenza del termine per il deposito, dispone la trasmissione degli atti senza indugio alla Corte di cassazione. Ancorchè la suddetta norma non indichi espressamente la sanzione per l’omissione o la tardività del deposito, essa sì individua nella improcedibilita del ricorso, sulla base della regola generale di cui all’art. 369 cod. proc. civ. e tale sanzione è applicabile anche allorquando il ricorso, dopo la notificazione, sia stato depositato direttamente presso la cancelleria della Corte di cassazione. (Cass. n. 1104/06, n. 6255/94, n. 460/97, n. 11294/05 in tema di ricorso per cassazione;

sostanzialmente conforme Cass. n. 8260/99, in tema di omesso deposito del controricorso).

Passando all’esame del ricorso, va rilevato che, con l’unica doglianza articolata sotto il profilo della violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 e della L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2 il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare il reclamo proposto in considerazione della tardività della domanda introduttiva, proposta oltre il termine biennale. Ed invero, la Corte avrebbe dovuto considerare che la sospensione dei termini processuali non si applica qualora l’azione in giudizio rappresenti l’unico rimedio a tutela del diritto dell’attore.

La censura è infondata. Come è noto, l’espressione "termini processuali", adottata dal legislatore della L. n. 742 del 1969 ha alimentato non poche dispute sia in dottrina che in giurisprudenza, ritenendosi secondo un primo orientamento, che l’espressione si riferisse ai soli termini endoprocessuali, stabiliti per il compimento di atti all’interno di un processo già instaurato, mentre andassero invece esclusi non solo i termini fissati per l’esercizio di poteri sostanziali ma anche quelli previsti per la proposizione dell’azione a pena di decadenza. Sul punto, è intervenuta anche la Corte Costituzionale statuendo che l’applicazione della sospensione feriale debba essere estesa a tutela del diritto di azione ex art. 24 Cost. anche ai termini previsti a pena di decadenza per il promovimento dell’azione qualora la loro durata sia breve e la possibilità di agire in giudizio costituisca l’unico rimedio per far valere un proprio diritto (Corte Cost. 380/92, per il termine di accesso ad una giurisdizione speciale; Corte Cost. 49/90 per il termine di impugnazione delle delibere condominiali). In conformità con l’insegnamento della Corte Costituzionale (cfr anche le sentenze 40/85, 255/87, 268/93), la giurisprudenza di legittimità ha infine ritenuto, dopo qualche contrasto, che debba ritenersi applicabile la disciplina della sospensione allorchè la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l’unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto non potendosi legittimamente circoscrivere l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini ai soli casi di giudizio già iniziato (Cass. 6874/99, 6041/91, 7409/90, 6097/90, 7337/90, 3351/97, 7337/90 contra Cass. 3143/90, 4494/85). In particolare, recentemente, questa Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui " il termine (non strettamente processuale) suscettibile di sospensione della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, è quello (all’un tempo processuale e sostanziale) entro il quale il processo deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa al cittadino alcuna altra forma di tutela del proprio diritto, vale a dire nel caso in cui l’atto di impulso processuale sia indispensabile e infungibile per la conservazione del diritto sostantivo … . In altre parole, l’assenza di mezzi di tutela sostitutivi della domanda giudiziaria determina un necessario collegamento, relativamente alla limitazione temporale dell’esercizio del diritto potestativo, tra piano sostanziale e piano processuale, con la conseguenza che la stessa iniziativa giudiziaria non può non essere considerata atto processuale compreso nella previsione della L. n. 742 del 1969. Ma non di ogni termine siffatto dovrà disporsi la sospensione L. n. 742 del 1969, ex art. 1, ma solo di quelli relativi alla proposizione dell’azione o che comunque incidano, anche indirettamente, sul diritto di agire in giudizio. Ed anzi, anche all’interno di tale categoria, vi sono casi in cui la previsione della sospensione feriale rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore, perchè non appare collegata alla salvaguardia dei principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale, tale collegamento sussistendo solo quando la brevità del termine, considerata in relazione alla durata del periodo feriale, possa influire negativamente sull’esercizio del diritto di agire in giudizio, ovverosia pregiudicare il diritto di azione. Nell’area della L. citata, art. 1, sono riconducibili esclusivamente i termini a rilevanza processuale che per la loro particolare brevità, in relazione alla vicinanza o al decorso del periodo feriale, ne avrebbero nocumento quanto alla tutelabilità della situazione sostanziale" (cfr Cass. n. 22366/07).

Alla luce del pregresso principio di diritto, in considerazione dell’ampiezza dei termini previsti dalla L. n. 117 del 1988, deve pertanto escludersi la configurabilità di un nocumento alla tutelabilizà della situazione sostanziale, dedotta dal ricorrente, con conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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