Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 04-03-2011, n. 8814 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 28.01.2011 la Corte di appello di Milano accoglieva la richiesta di consegna di I.S.B., destinatario di un M.A.E. dell’A.G. bulgara (in base a un provvedimento d’arresto emesso dal Procuratore Sorvegliante il 23.09.2009) per l’esercizio dell’azione penale per i reati di furto continuato e rapina continuata.

2.- Propone ricorso il consegnando, deducendo, che al M.A.E. non risulta allegato il provvedimento restrittivo presupposto, con conseguente impossibilità di verificarne la motivazione e la sussistenza dei gravi indizi.
Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Dalla documentazione inviata dalla A.G. bulgara, invero, risultano sufficientemente indicate le contestazioni e gli elementi di prova offerti, in forza del mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura Distrettuale di Ruse il 30.07.2010, e dalla nota della stessa Procura del 14.12.2010, sì che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la mancata allegazione dello specifico provvedimento restrittivo (che nelle more del ricorso è comunque pervenuto, e appare rispondente ai requisiti richiesti).

Si da atto (ai fini di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 6) che il consegnando è in custodia cautelare in Italia dalla data del 2 dicembre 2010.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *