Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 04-03-2011, n. 8810 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Ancona, con sentenza del 29/1/2010, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa a carico di B.E., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, con i seguenti motivi:

– il Tribunale ha errato nell’omettere l’ordine di espulsione dallo Stato, in dipendenza del disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, sussistendone, nella specie, i presupposti. Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte voglia disporre l’annullamento della impugnata sentenza, limitatamente alla omessa comminatoria del predetto ordine nei confronti del prevenuto straniero.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di Ancona.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osservasi che la sentenza impugnata ha omesso di provvedere in relazione alla misura di sicurezza, prevista obbligatoriamente dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, della espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 79, e art. 82, commi 2 e 3, misura applicabile, anche, con la sentenza ex art. 444 c.p.p., a norma dell’art. 445 c.p.p., trattandosi nel caso di specie di "patteggiamento allargato". Tale omissione integra, certamente, violazione di legge ex art. 606 c.p.p., commi 1, lett. b).

Rilevasi, altresì, che si ritiene necessario procedere alla valutazione della pericolosità sociale dell’imputato per la applicazione della misura di sicurezza (Corte Cost. sent. n. 58/95 = secondo cui il giudice deve accertare in concreto la pericolosità del soggetto), per cui la sentenza del Gip del Tribunale di Ancona va annullata, con rinvio, limitatamente alla mancata pronuncia in ordine alla applicazione della misura di sicurezza medesima (Cass. 3/2/2010 n. 7641).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza della espulsione, al Tribunale di Ancona per il relativo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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