T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 364

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è cittadino extracomunitario, figlio di cittadino italiano (che ha acquistato la cittadinanza il 16. 9. 2010), cui è stata revocata la carta di soggiorno in ragione del giudizio di pericolosità derivato dalle numerose condanne penali che ha riportato,

– il ricorrente sostiene che, in quanto figlio di cittadino italiano, egli sarebbe sostanzialmente inespellibile (il che, peraltro, non riguarda questo giudizio che attiene non all’espulsione che in realtà nessuno prospetta – ma alla tipologia di titolo di soggiorno di cui il ricorrente può disporre; l’amministrazione, infatti, ha ricordato già nel procedimento che l’interessato può godere di un permesso di soggiorno in luogo della carta di soggiorno che gli è stata revocata),

– quanto alla questione del titolo di soggiorno che gli è stato revocato con il provvedimento impugnato, il ricorrente sostiene che non sarebbe applicabile il testo unico sull’immigrazione, ma il più favorevole d.lgs. 30/07 che disciplina lo status dei familiari di cittadini comunitari,

– il ricorrente aggiunge che comunque, anche nella denegata ipotesi di applicazione del testo unico sull’immigrazione, in ogni caso le condanne che egli ha riportato non rientrerebbero tra quelle di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.,

– la prospettazione del ricorrente – che sminuisce l’importanza dei numerosi reati per cui è stato condannato – non è corretta,

– infatti, se si applica il d.lgs. 30/07 sui familiari di cittadini comunitari (di cui il ricorrente, peraltro, non potrebbe giovarsi, essendo figlio di età superiore a 21 anni), occorre rilevare che l’art. 20 dello stesso decreto prevede che anche i familiari di comunitari possano essere allontanati in presenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza che "sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell’adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell’articolo 8 l. 69/2005, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 l. 1423/56, e successive modificazioni, o di cui all’articolo 1 l. 575/65, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere", requisiti che sussistono nel caso in esame sia perchè il ricorrente è stato sottoposto a misure di prevenzione ex art. 1 l. 1423/56 (e da qui le ripetute condanne per inosservanza del foglio di via ex art. 2 stessa legge), sia perché tra i reati di cui all’art. 8 l. 69/2005 vi è pure la ricettazione di veicoli per cui pure il ricorrente è stato condannato,

– il discorso non cambia se si applica alla vicenda in esame il testo unico sull’immigrazione, in questo caso infatti occorre rilevare che lo stesso prevede all’art 9, co. 4, che la carta di soggiorno non debba essere rilasciata in presenza di "una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice", ed anche qui il ricorrente rientra sia nella previsione dell’art. 1 l. 1423/56 (in quanto sottoposto a misure di prevenzione), sia in quella dell’art. 381 c.p. (essendo stato condannato sia per furto che per ricettazione, reati previsti dall’art. 381 c.p.p.);

– ne consegue che il provvedimento è stato emesso nel rispetto della norma attributiva di potere, e che lo stesso resiste alle censure mosse dalla difesa del ricorrente;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che determina in euro 500 (oltre iva e cpa, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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