Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9674 Premio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.F., con citazione in data 29.1.2003, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma le Assicurazioni Generali s.p.a. per chiederne la condanna al pagamento in suo favore di quanto indebitamente percepito a titolo di premi assicurativi superiori a quelli effettivamente dovuti.

Costituitasi la società assicuratrice (che eccepiva l’incompetenza del Giudice adito per essere competente la Corte d’Appello di Trieste della L. n. 287 del 1990, ex art. 33, comma 2), l’adito Giudice di Pace, con la sentenza in esame depositata in data 19.5.2005, dichiarava la propria incompetenza per materia per essere competente la Corte d’Appello di Trieste.

Ricorre per cassazione il F. con un unico motivo; resistono con controricorso le Assicurazioni Generali.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 1469 bis c.c., comma 3 in relazione al foro esclusivo del consumatore e conseguente errata applicazione del giudice competente per territorio; si afferma in particolare che "il Giudice di Pace nella sentenza impugnata dimostra palesemente di non conoscere il principio, oramai pacifico, del foro esclusivo del consumatore da individuarsi nel luogo di residenza o di domicilio elettivo dello stesso consumatore. Tale principio scaturente dalla ordinanza SS.UU. n. 14669 del 1 ottobre 2003 è stato in seguito costantemente recepito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tutti i casi in cui parti siano un professionista ed un consumatore (Cass. 11282/2001; Cass. 16336/2004; Cass. 452/2005 e Cass. 13890/2005).

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La competenza nella vicenda in esame va individuata presso la Corte d’Appello di Roma quale Foro di F.F. nella qualità di consumatore (trattandosi di un contratto dallo stesso stipulato con una società).

In proposito deve ricordarsi che il Foro esclusivo del consumatore è stato individuato prima in via giurisprudenziale (sulla base delle pronunce indicate in ricorso) e che lo stesso è stato ribadito più di recente nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u (cd. Codice del consumo).

Ne deriva che, risultando all’atto della proposizione del ricorso il F. residente a (OMISSIS), funzionalmente e territorialmente competente è nella materia in esame la Corte d’Appello di Roma.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte di Appello di Roma innanzi alla quale rimette le parti (entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione a cura della parte più diligente), anche per le spese della presente fase.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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