Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 04-03-2011, n. 8767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto deliberato in data 24.06.2010 -provvedimento depositato il 02.07.2010- la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da N.F. avverso la contraria pronuncia del Tribunale, revocava la confisca dell’autovettura Rolls Royce targata (OMISSIS), disposta nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di Ni.En., ordinando il dissequestro del veicolo in favore del predetto N..

Rilevava detta Corte in punto di ricostruzione della vicenda: a) l’autovettura in questione risultava venduta il 19.12.1991 dalla società "Cosmopolitan Cinematografica" alla "Eurocar Tuscolano" e quindi da quest’ultima al N. in data 25.03.1993; b) entrambi tali passaggi di proprietà non erano stati trascritti al PRA; c) le due predette società erano state oggetto di confisca di prevenzione, disposta il 15.11.1996, in quanto riconducibili al Ni.; d) con decreto 18.11.1994 l’auto Rolls Royce suddetta veniva fatta oggetto di sequestro preventivo di prevenzione; e) con decreto 15.11.1996 veniva disposta la confisca de beni riconducibili al Ni..

Orbene, ciò posto, rilevava dunque la Corte territoriale come dovesse ritenersi incontrovertibile la proprietà dell’auto in questione in capo alla società "Eurocar Tuscolano", ma che nel decreto di confisca 15.11.1996, nell’elenco dei beni confiscati a questa società, non compariva la ridetta Rolls Royce che, pertanto, doveva ritenersi non essere stata oggetto del provvedimento ablativo.

Di qui il dispositivo di dissequestro e revoca della confisca.

2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona dell’Avvocatura generale dello Stato, che con atto datato 17.07.2010, svolgeva le seguenti deduzioni: a) il provvedimento di revoca della confisca era incoerente con la motivazione di asserita inesistenza di un provvedimento di confisca; in realtà sul punto si imponeva solo una correzione del decreto 15.11.1996; b) il ricorrente N. non era legittimato, posto che il suo acquisto dell’auto dalla società "Eurocar Tuscolano" non era stato trascritto nei pubblici registri e dunque non era opponibile a terzi; c) detto N. non poteva essere considerato in buona fede, dati i suoi documentati rapporti con il Ni.; d) in ogni modo, avendo la Corte ritenuto l’autovettura di proprietà della società "Eurocar Tuscolano", la confisca di detta società avrebbe dovuto estendersi anche all’autovettura in questione.

3. Con atto datato 30.07.2010 la difesa del N. presentava "controricorso" (da intendere memoria) con la quale deduceva: a) il ricorso era tardivo, posto il termine di 10 giorni, atteso che il decreto impugnato era stato ricevuto dall’Avvocatura dello Stato via fax il 07.07.2010 ed il ricorso era stato depositato il successivo giorno 19; b) il ricorso stesso era improcedibile per difetto di sottoscrizione, illeggibile; c) il procedimento di prevenzione si era svolto con la partecipazione dell’Agenzia del Demanio, soggetto diverso dalla ricorrente Agenzia nazionale per i beni confiscati, dovendosi rilevare la mancanza di una successione prevista ex lege nella L. 31 marzo 2010 n. 50, istitutiva della predetta Agenzia; d) inammissibilità del ricorso per non avere nè l’Agenzia del Demanio, nè quella per i beni confiscati, proposto deduzioni in sede di appello; e) inammissibilità del ricorso per svolgere argomenti in fatto senza palesi incongruenze del costrutto motivazionale dell’impugnato provvedimento.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per mancato rispetto dei termini di impugnazione.

5. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

5.1 – Devono peraltro essere dapprima esaminate le eccezioni di carattere procedurale sollevate dalla difesa del N. con la sua memoria 30.07.2010. Le stesse sono infondate.

5.1.a – Quanto alla deduzione (di cui sopra sub 3.a) di inammissibilità del ricorso proposto dall’Avvocatura dello Stato sull’asserito rilievo essere stata l’impugnazione depositata fuori termine, vale osservare come il termine in parola (nella specifica materia di giorni dieci) decorra, per la regola generale di cui all’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a), dal giorno della notificazione alla parte dell’avviso di deposito del provvedimento (essendo pacifico che la locuzione "comunicazione", di cui alla stessa norma, si riferisca al P.M., cui il provvedimento viene, appunto, comunicato e non notificato). Ciò posto, è sicuramente in termine il ricorso che venga presentato prima della notificazione dell’avviso di deposito, restando così irrilevante – ai fini della tempestività del ricorso stesso – la conoscenza di fatto che il ricorrente abbia avuto aliunde. Vale invero, ed inoltre (ad abundantiam), rilevare come nella fattispecie non risulti – nè la deducente difesa ciò ha prospettato – che l’Avvocatura dello Stato, nel richiedere la trasmissione via fax del provvedimento in questione, abbia espresso formale rinuncia alla rituale notifica. Nè diversa conclusione può essere tratta da due precedenti giurisprudenziali che si rinvengono, solo apparentemente contrari a quanto qui deciso, entrambi nella particolare specificità della materia cautelare. Ed invero Cass. Pen. Sez. 3, n. 21888 in data 08.05.2007, Rv. 236961, De Matteo, si riferisce a caso di comunicazione al P.M. (che, nel concreto, era già stata effettuata per l’esecuzione), e Cass. Pen. Sez. 1, n. 3807 in data 08.11.2000, Rv. 218248, Staterini, vicenda pure risolta per la specificità del caso concreto, chiaramente assume in motivazione la correttezza della tesi che non riconosce equipollenti, ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso, alla formale notificazione prevista dal codice di rito.

Va convalidata, dunque, la tempestività del ricorso proposto, nella presente vicenda processuale, dall’Avvocatura dello Stato.

5.1.b – La seconda deduzione della difesa (di cui sopra sub 3.b) è del tutto infondata, posto che non sia contestato in alcun modo l’oggettiva effettività della provenienza dell’atto di impugnazione dall’Avvocatura Generale dello Stato e, per essa, da un suo abilitato Avvocato, irrilevante essendo quindi la leggibilità della grafia di sottoscrizione (peraltro apposta sotto nome per esteso ben leggibile) 5.1.c – E’ infondata altresì la deduzione difensiva (di cui sopra sub 3.c) secondo cui l’Agenzia nazionale per i beni confiscati non potrebbe essere considerata legittimata, in mancanza di espressa previsione normativa, quale successore dell’Agenzia del Demanio che aveva partecipato alla procedura nei precedenti gradi. Va premesso che l’Avvocatura dello Stato assume ex lege, in forza del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza bisogno di mandato, la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato. La creazione di un apposito organo avente competenza specifica, intervenuta durante il corso di una procedura di tipo penalistico, nello stesso ambito dell’amministrazione statale, induce ex se legittimazione del nuovo organo competente, senza necessità di una disciplina transitoria intertemporale. Infine va rilevato che, non vertendosi in procedura civilistica, non si deve pretendere l’osservanza di fenomeni di successione nel processo, quali conseguenza di successioni nel diritto, ma la legittimazione è data dal concreto interesse a porsi, nei confronti dell’originario istante (qui il N.), quale -appunto – controinteressato per la funzione propria, assunta ex lege, di soggetto destinato alla gestione del beni confiscati.

5.1.d – Anche la quarta deduzione di tipo processuale (v. sopra sub 3.d) avanzata dalla difesa del N. (proposizione anch’essa di chiara, quanto impropria, impronta civilistica) è del tutto infondata.- Va invero rilevato che: a) l’Agenzia del Demanio, allora legittimata, non impugnò il provvedimento di prime cure in quanto ad essa favorevole; b) ogni interessato è ben facultizzato dal sistema processual-penalistico a non partecipare alle udienze di trattazione, e quindi anche – ove ritenga – a non produrre memorie o altri atti difensivi, senza con ciò perdere alcun diritto formale e sostanziale. Nè si può affermare che la dedotta inattività in secondo grado significhi acquiescenza ad un provvedimento non ancora pronunciato.

5.2 – Così sgomberato il campo dalle eccezioni procedurali, entrando nel merito del ricorso, occorre rilevare che lo stesso è fondato. Il provvedimento impugnato è, invero, decisamente affetto -come giustamente rilevato dalla ricorrente Agenzia- da macroscopiche incongruenze logico-giuridiche che ne inficiano la confusa motivazione, laddove esso: a) revoca la confisca dell’auto in questione, pur dopo avere affermato che su quel ben non grava confisca; b) ignora, pur dopo averlo affermato, che l’auto si apparteneva, in successione, a due società confiscate, con estensione pacifica del provvedimento ablatorio a tutti i beni societari; c) dimentica che l’auto in questione era colpita nominatim da decreto di sequestro (e che, dunque, posti i due precedenti punti, si sarebbe trattato di proporre correzione del decreto di confisca, non certo ritenere il veicolo escluso dalla stessa); d) ignora che, trattandosi di bene mobile di cui è prevista la registrazione, e non essendo state registrate al P.R.A. le successive vendite, le stesse (anche quella che avrebbe fatto il N.) non sono opponibili ai terzi, quali lo Stato che agisce per la pretesa ablatoria connessa alla misura di prevenzione di superiore valenza pubblicistica; e) diversamente opinando, si legittimano inammissibili manovre elusive a mezzo di prestanomi; f) ignora del tutto la problematica della discutibile buona fede del terzo acquirente (il N., rimasto occulto per i pubblici registri) e dell’evidente simulazione dei contratti privati; g) dispone la restituzione del bene al N. dopo avere affermato che l’auto doveva ritenersi di proprietà della "Eurocar Tuscolano".- Infine, a maggiore chiarimento del tutto, in particolare dei precedenti punti sub d) – e) – f), varrà ricordare la pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il terzo – che vanti un diritto reale sul bene oggetto della pretesa ablatoria di prevenzione – dovrà dimostrare rigorosamente il proprio affidamento incolpevole che renda scusabile la propria ignoranza o il difetto di diligenza (cfr., ex pturibus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 43715 in data 13.11.2008, Rv. 242212, Mancuso; ecc.):

nella presente fattispecie, pacifica essendo la confisca dei beni delle società riconducibili al Ni., si sarebbe dovuto vagliare se l’acquisto da parte del N. (persona che le informative di Polizia indicano come intercorrente stretti rapporti con il predetto) di un’auto da società (la "Eurocar Tuscolano") che non risultava intestataria al PRA, e che a sua volta non registra tale suo preteso acquisto, risponda ai predetti requisiti di diligenza, al fine di superare il necessario scrutinio di buona fede.

Tutto ciò, si badi bene, proprio se il preteso acquisto sia avvenuto prima dei provvedimenti imperativi, posto che, ove mai sia stato fatto in data successiva, la buona fede è – all’evidenza – esclusa a priori. Si impone dunque annullamento con rinvio sia per vizi logici di motivazione, sia per palese disapplicazione delle anzidette regulae juris. La Corte d’appello di Roma dovrà dunque, nel nuovo esame, tenere in debito conto, ai sensi dell’art. 627 c.p.p., comma 3, i principi stabiliti dalla presente decisione di legittimità.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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